Donazioni in memoria e lasciti, ciò che resta oltre il tempo

Pubblicato il 7 Luglio 2022 in , , da Daniela Sanna
validità testamento olografo

Quando viene a mancare una persona cara spesso si scelgono i fiori per renderle omaggio. Altre volte può nascere in noi il bisogno di interpretare nel modo più nobile l’ultimo desiderio della persona scomparsa. Esiste un modo per rendere omaggio, trasformando la perdita in un atto di amore e solidarietà verso gli altri. Con le donazioni in memoria, infatti, si può trasformare il dolore per una assenza, il ricordo di una persona cara che è stata importante nella nostra cerchia di familiari, amici o realtà aziendale in una speranza per molti. Donare cibo, vaccini, acqua pulita, libri per andare a scuola a milioni di bambine e bambini che lottano ogni giorno per sopravvivere nei Paesi più poveri del mondo trasforma il nostro ricordo in una azione.

Ci sono vari modi per fare una donazione in memoria: si possono donare denaro, mezzi di trasporto o soccorso, attrezzature e macchinari. Nel caso della donazione in denaro questa può essere vincolata per specifici progetti o per l’acquisto di mezzi di soccorso. Come familiare si può decidere di donare a titolo personale oppure invitare chiunque voglia onorare la memoria della persona defunta a versare un’offerta in sostituzione dei fiori. La donazione in memoria è da considerarsi come erogazione liberale ed è possibile farla a nome proprio o per conto di un gruppo di persone o di un’azienda. Al pari delle altre donazioni, anche le donazioni in memoria sono detraibili e/o deducibili. Il tipo di donazione può essere singola, oppure continuativa per rinnovare anno dopo anno il ricordo della persona cara.

Altra forma attraverso la quale si può disporre è il lascito testamentario che è un tipo di donazione legata alla gratitudine che una persona nutre verso l’ente beneficiario, alla fiducia che ripone nei suoi amministratori e all’importanza che assegna alla causa cui il donatore desidera lasciare beni o denaro dopo la sua morte.Il lascito viene espresso all’interno di un testamento, stilato in maniera olografa o in presenza di un notaio. Non esiste un importo minimo o massimo donabile attraverso il lascito testamentario, si possono donare tutte le proprie sostanze o parte di esse; la legge, però, riserva ai legittimi eredi delle quote minime da rispettare durante la successione. Occorre quindi prestare molta attenzione nel momento in cui si sceglie a chi lasciare i tuoi beni.

Il testamento può essere scritto in qualsiasi momento, produce i suoi effetti solo dal momento del decesso della persona che fa testamento e fino a quel momento è sempre revocabile e modificabile. Ciò a tutela della libertà e della volontà del testatore. Il testamento è il mezzo con cui decidiamo di disporre dei nostri beni per quando non ci saremo più: è l’unico documento, infatti, che garantisce il rispetto della nostra volontà per quanto riguarda la disposizione dei beni e ci permette di legare il nostro nome a un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore, senza togliere nulla agli eredi. C’è sempre una quota del patrimonio, proporzionale alle quote di legittima, di cui il testatore/la testatrice può disporre come desidera.

Nel rispetto delle quote legittime di successione stabilite per legge, possiamo trasformare la nostra eredità in un aiuto concreto a favore dei bambini, delle donne e degli uomini che beneficiano dei nostri interventi.
Diciamo che con il testamento possiamo prolungare nel tempo il nostro impegno in favore della comunità.

Attraverso un lascito testamentario possiamo donare :

  • una somma di denaro
  • un immobile
  • un’opera d’arte
  • un gioiello
  • un fondo di investimento/polizza vita
  • tutto il nostro patrimonio.

Non è necessario assegnare un patrimonio ingente: basta una cifra di modeste dimensioni per fare realmente del bene. Affinché un lascito sia valido è necessario indicare in maniera chiara la persona e/o l’ente a favore del quale vogliamo disporre; il lascito non può essere delegato ad altre persone. Da ultimo, possiamo pensare di sostenere un ente, una iniziativa, un progetto contraendo una polizza vita e indicando come beneficiario un ente no profit. La scelta non sarà vincolante, in quanto sarà possibile cambiare idea e segnalare beneficiari diversi o anche decidere di interrompere la polizza e recuperare i soldi investiti. Per questo, la designazione dell’ente non profit può essere realizzata anche se si ha una polizza già in vigore da tempo. Questa particolare “formula di sostegno” è regolata specificamente dal Codice Civile: è un diritto proprio, non ereditario pertanto il contraente della polizza non ha obblighi nei confronti degli eredi legittimi.