Superbonus 110%: le spese non detraibili

Pubblicato il 23 Marzo 2021 in da redazione grey-panthers

Il Superbonus 110%, prorogato dalla Legge di Bilancio 2021, verrà probabilmente esteso fino al 2023 con il Recovery Plan. Un’occasione che suscita l’interesse di tanti contribuenti, interessati a migliorare l’efficienza energetica dei propri edifici, nonché la loro stabilità sismica, praticamente a costo zero. Ovviamente, così come per le altre detrazioni fiscali e più in particolare per gli altri Bonus casa, ci sono dei vincoli da rispettare.

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Oltre a dover effettuare i lavori che la normativa ha definito trainanti e a rispettare i limiti previsti per le spese detraibili, per valutare la reale possibilità di accedere al Superbonus 110% bisogna anche conoscere quali sono effettivamente i costi che è possibile portare in detrazione dall’IRPEF e quelli che invece sono da considerarsi parzialmente o del tutto indetraibili, che quindi restano a completo carico del contribuente, rendendo la ristrutturazione edilizia non proprio a costo zero.

Questi ultimi sono probabilmente quelli meno noti, vediamoli quindi in dettaglio.

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Costi indetraibili Superbonus 110%

Tra le spese escluse dall’agevolazione fiscale prevista dal Superbonus 110% (art. 119 del DL Rilancio) c’è in primo luogo quella relativa alla parcella del professionista impiegato nello studio di fattibilità. Un passaggio necessario per capire se i lavori che si vogliono effettuare e l’immobile oggetto di ristrutturazione edilizia rientrano nei parametri previsti per l’accesso al Superbonus 11o%. Altri costi indetraibili, quanto meno non detraibili con aliquota al 110% sono l’installazione delle linee vita anticaduta (che rientra nel Bonus casa 50%) necessarie in caso di lavori di rifacimento del tetto e la ventilazione meccanica controllata (VMC), che non può essere trainato al 110% secondo quanto precisato dalla stessa ENEA.

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Ricordiamo che tra i requisiti fondamentali per accedere ai Bonus Casa c’è quello della regolarità edilizia, ovvero deve sussistere la conformità urbanistica e catastale dell’immobile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DPR n. 380/2001 c.d. Testo Unico Edilizia. Eventuali lavori o pratiche necessari a sanare gli abusi edilizi devono essere effettuati a monte dei lavori rientranti nell’Ecobonus o Sisma Bonus o gli altri interventi detraibili al 110%, pienamente a carico del contribuente.