Pensioni e lavoro: matrimonio, unioni civili, convivenze

Pubblicato il 6 Giugno 2016 in , da redazione grey-panthers

Pensione di reversibilità, pensioni indirette,TFR in caso di decesso del partner, permessi di lavoro: sono i nuovi diritti che acquisiscono le coppie dello stesso sesso con la legge sulle unioni civili. Facciamo dunque una comparazione su questi temi rispetto a matrimoni e convivenze di fatto di coppie eterosessuali con la nuova Legge Cirinnà (legge 76/2016), operativamente in vigore dal 5 giugno.

=> Unioni civili e convivenze di fatto: regole generali su pensioni e lavoro

Pensione di reversibilità

E’ il trattamento che spetta ai superstiti in caso del decesso del titolare dell’assegno previdenziale. La legge Cirinnà equipara sotto questo profilo i diritti del partner in unione civile a quelli del coniuge. Quindi, la pensione di reversibilità spetta al partner nella misura del 60%. La percentuale si alza nel caso in cui ci siano più aventi diritto alla pensione di reversibilità: se oltre al partner c’è anche un figlio, la pensione di reversibilità è all’80%, se il deceduto oltre al partner ha anche due o pià figli, l’assegno di reversibilità è pari all’intera pensione. A questi importi, si applicano riduzioni se il partner superstite ha un reddito che supera determinate soglie, nel dettaglio:

riduzione del 25% se il reddito del partner in unione civile è superiore a tre volte il minimo annuo del fondo pensioni dipendenti (per il 2016: 19mila 573,71 euro);
riduzione del 40% se il reddito è superiore a quattro volte il minimo del ofnod pensioni dipendenti (26mila 098,28 euro):
riduzione del 50% se il reddito è superiore a cinque volte il minimo (32mila 622,85 euro).
Per quanto riguarda le convivenze di fatto, non è prevista pensione di reversibilità.

=> Unioni civili: impatto sulle pensioni

Pensione indiretta

E’ il trattamento che viene riconosciuto al partner superstite in caso di decesso del coniuge nel corso dell’attività lavorativa. Anche qui, il diritto è esteso alle unioni civili, mentre non è previsto per le convivenze di fatto. Gli importo e le percentuali sono le stesse della pensione di reversibilità.

TFR

L’articolo 17 della legge 76/2016 prevede il diritto per i partner in unione civile al TFR, trattamento di fine rapporto, e alle indennità di preavviso dovute al deceduto. Il partner ha diritto all’intero TFR, e all’indennità di preavviso corrispondente all’importo della retribuzione del sarebbe spettata in caso di preavviso. Anche qui, sono gli stessi diritti previsti all’interno del matronio, mentre non si applicano alle convivenze di fatto.

Lavoro
All’unione civile si applicano anche tutti gli eventuali diritti riconosciuti al coniuge da leggi e contratti. Questo sul fronte dei contratti di lavoro, ha effetto ad esempio sui permessi per motivi familiari legati al partner. Non si applicano, invece, le norme relative a maternità, paternità, congedo parentale, che si riferiscono alla genitorialità, e non al matrimonio o all’unione.

Diverso è il caso delle convivenze di fatto: nel caso in cui i due partner siano anche genitori, valgono tutte le regole previste dai contratti su maternità, paternità e congedi, ma questo non è un effetto della nuova legge sulle convivenze, si tratta di diritti che erano già previsti.

Infine, nell’ambito dell’unione civile, le parti hanno l’obbligo all’assistenza morale e materiale e sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.