EXTRACOMUNITARI: lavoro in regola

Pubblicato il 23 Settembre 2012 in , da redazione grey-panthers

Con il Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109, il governo ha recepito la direttiva europea che inasprisce le pene per chi assume stranieri irregolari. Imprese e famiglie che si autodenunciano potranno evitare sanzioni e gli immigrati potranno avere un permesso di soggiorno. Nei casi di sfruttamento più grave, verrà rilasciato un permesso di soggiorno allo straniero che denuncia il datore di lavoro.

Più in dettaglio l’art. 5 (“Disposizione transitoria”) del provvedimento normativo ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro italiani o stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazioneregolarizzando così la propria posizione prima dell’entrata in vigore delle nuove sanzioni.

La sanatoria riguarda non solo colf e badanti, ma anche altre categorie di lavoratori irregolari che potranno uscire dalla condizione di clandestinità.

Contrariamente a quanto avvenuto in precedenti sanatorie, non è previsto un “click day”, in quanto la norma non prevede una quota numerica massima di lavoratori da regolarizzare; la dichiarazione di emersione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 e tutti i lavoratori in possesso dei requisiti prestabiliti potranno accedere alla regolarizzazione.

La domanda viene presentata dal datore di lavoro, che si fa carico dei contributi, degli stipendi non retribuiti, nonché del contributo una tantum.

Potranno essere “sanate” non solo le posizioni dei lavoratori clandestini (irregolarmente presenti sul territorio Italiano), ma anche quelle dei lavoratori regolarmente presenti ma titolari di permessi di soggiorno che non consentono l’attività lavorativa (lavoratori stagionali o studenti impiegati a tempo pieno e indeterminato, ecc.).

Datori di lavoro

La dichiarazione di regolarizzazione può essere presentata, in qualità di datore di lavoro, da:

  • cittadino italiano;
  • cittadino di un paese appartenente all’Unione Europea;
  • cittadino straniero titolare del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del Testo Unico dell’immigrazione;
  • cittadino straniero titolare di Carta di Soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare della Carta di soggiorno Permanente per familiare di cittadino Comunitario, ai sensi del D.lgs. n. 30/2007;
  • cittadino straniero che ha presentato richiesta di rilascio/rinnovo di Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di Carta di Soggiorno per familiare di cittadino Comunitario.

Requisiti principali

  • cittadini stranieri devono dimostrare, attraverso documentazione proveniente da organismi pubblici, che la loro presenza in Italia è antecedente al 31 dicembre 2011.
  • Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, tranne che nel caso dei lavoratori domestici, per i quali è ammesso anche un part-time da almeno venti ore settimanali con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore ai minimo previsto per l’assegno sociale.
  • Il rapporto di lavoro dovrà essere in corso almeno dal 9 maggio 2012 e comunque essere esistente anche alla data di presentazione della domanda.
  • Il reddito imponibile o risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o il fatturato dal bilancio di esercizio precedente non deve essere inferiore ai 30mila euro annui. Solamente nel caso in cui si regolarizzino colf o badanti, il reddito dovrà essere almeno di 20mila euro annui, e di 27mila quando il futuro datore di lavoro fa parte di nucleo familiare.
  • Dimostrare di avere un domicilio.
  • Il datore di lavoro richiedente la sanatoria deve aver effettuato il pagamento forfettario di € 1.000. La somma versata non sarà deducibile ai fini dell’imposta sul reddito. Tale somma non sarà restituita anche nel caso in cui la domando non dovesse andare a buon fine.

Chi è escluso
Sono esclusi dalla possibilità di avvalersi della sanatoria:

  • i datori di lavoro che negli ultimi 5 anni siano stati condannati con sentenza anche non definitiva;
  • quei datori di lavoro che in passato hanno presentato una domanda per i flussi o per altre regolarizzazioni e poi non hanno assunto il lavoratore;
  • i lavoratori colpiti da provvedimenti di espulsione, con precedenti penali legati all’arresto in flagranza, condannati o segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato Italiano;
  • i lavoratori stranieri che non potranno dimostrare, attraverso “documentazione proveniente da organismi pubblici”, di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011;
  • gli immigrati espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
  • tutti coloro che non soddisfano i requisiti sopra indicati.

 

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Fonte: http://www.50epiu.it/Home/Notizie/tabid/63/ID/636/EXTRACOMUNITARI-lavoro-in-regola.aspx