Medici in pensione Quota 100 al lavoro come autonomi

Pubblicato il 1 Aprile 2020 in , , , da redazione grey-panthers

Con la circolare n. 41/2020 l’INPS ha comunicato che, con riferimento all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge  n. 14/2020 del 9 marzo 2020, relativo alle misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario a fronte dell’emergenza nazionale e mondiale dovuta al diffondersi del COVID-19,  è possibile cumulare i trattamenti pensionistici previsti dalla cosiddetta Quota 100 i con redditi da lavoro autonomo.

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Coronavirus: Quota 100 cumulabile con i redditi da lavoro autonomo

Nella circolare si legge: “Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che ha disposto per il personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza, nei confronti del quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all’emergenza COVID-19, la non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. Quota 100 e il relativo reddito da lavoro autonomo”.

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L’articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 14/2020 entrato in vigore il 10 marzo 2020 prevede che fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alla normativa vigente, verificata l’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, si possano conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza.

In più tali incarichi:

  • possono riguardare anche personale non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo;
  • possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all’articolo 17;
  • non sono soggetti all’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico c.d. Quota 100, di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

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Comunicazione all’INPS

Gli interessati sono tenuti a comunicare alle strutture INPS, competenti territorialmente, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o PEC, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.

Al termine dello stato di emergenza sanitaria bisognerà integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo “AP139”, compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa – unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della richiamata normativa, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 117 del 9 agosto 2019 e le modalità di dichiarazione di cui al messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020.

Poiché le misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche e integrazioni, l’INPS si riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni di natura amministrativa e procedurale.