Le ferie per COLF e BADANTI

Pubblicato il 4 Luglio 2012 in da redazione grey-panthers
Le famiglie, prima di partire per le vacanze devono verificare se la colf o la badante ha fatto le ferie già da giugno 2012: in caso positivo vanno infatti versati i contributi entro il 10 luglio 2012 (insieme con quelli ordinari così come da tabella), cadendo le stesse nel secondo trimestre 2012. Per le ferie fruite da luglio a settembre i contributi vanno invece pagati entro il 10 ottobre 2012.Vediamo quali sono le regole sulle ferie da ricordare.
Per quanto riguarda la durata, il contratto stabilisce che, a prescindere dalla qualifica, vanno riconosciuti  26 giorni lavorativi se l’anzianità di servizio presso la stessa famiglia è di almeno un anno.

Le ferie vanno godute preferibilmente tra giugno e settembre e non possono essere frazionate in più di due periodi. Nulla vieta alle parti di decidere di comune accordo un periodo diverso.

Il calcolo

Durante il periodo di ferie la colf va retribuita come se stesse lavorando. Per il calcolo della cifra da pagare si prende la retribuzione globale di fatto corrisposta mensilmente. Se l’anzianità è inferiore all’anno, il calcolo va fatto in dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
Così se la colf è stata assunta l’11 aprile di quest’anno e chiede le ferie dal 1° agosto avrà diritto a 4/12 della retribuzione mensile.

Per quanto riguarda il calcolo va chiarito che:
a)    non ci sono differenze tra colf a servizio intero e a ore. Nel secondo caso, bisogna risalire sempre alla retribuzione mensile, moltiplicando la paga settimanale per 52 e dividendo il risultato per 12;
b)    se la colf usufruisce di vitto e alloggio, va aggiunto alla retribuzione mensile il valore convenzionale delle relative indennità, pari a 1,81 euro al giorno per ogni pasto e a 1,57 euro per il pernottamento.

Le ferie sono un diritto sancito dalla Costituzione e come tale non sono rinunciabili.
Può tuttavia capitare che la colf debba farne a meno per esigenza propria o della famiglia. In questo caso la lavoratrice ha diritto ad una paga doppia: per le ferie non godute e per le giornate lavorate.

Una rinuncia del tutto particolare è consentita alle lavoratrici straniere. Se la famiglia è d’accordo, la colf può cumulare le ferie spettanti per un periodo massimo di due anni, in questo modo si dà all’interessata la possibilità di trascorrere nel Paese di origine un periodo di vacanza abbastanza lungo da giustificare le spese di viaggio.

 Di Gianni Tel – 50&Più
Fonte: www.50epiu.it