IMU 2021 in acconto il 16 giugno: tutte le nuove esenzioni

Pubblicato il 11 Giugno 2021 in , , da redazione grey-panthers
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Il 16 giugno 2021 scatta la consueta scadenza fiscale per il pagamento dell’acconto IMU: la prima rata dell’imposta è dovuta per i titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ma anche dai concessionari di aree demaniali e dai locatari di immobili in leasing (dunque, sono passivi d’imposta fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli). Oltre alle note esenzioni – prima fra tutte quella per la prima casa non si lusso (categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7, nonché tutti gli immobili assimilati all’abitazione principale (cooperative a proprietà indivisa prima casa di soci assegnatari o universitari assegnatari anche senza residenza; alloggi sociali; casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli; il solo immobile non locato, posseduto da  appartenenti a Forze armate, polizia, vigili del fuoco o carriera prefettizia) – ci sono le novità previste dai vari decreti Covid, a tutela delle attività maggiormente colpite dalla pandemia Coronavirus, in particolare imprese turistiche e Partite IVA che hanno subito ingenti cali di redditività.

Esenzioni Covid prima rata IMU2021

La Legge di Bilancio ha confermato l’esenzione inaugurata nel 202o dal Decreto Rilancio (articolo 177 del dl 34/2020) prevedendo la cancellazione della prima rata IMU 2021 per gli immobili dei settori turismo, ricettivo-alberghiero e dello spettacolo posseduti dai medesimi gestori delle attività: stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti vacanze, bed & breakfast, residence; immobili di imprese di allestimento strutture espositive per eventi fieristici o manifestazioni; discoteche, sale da ballo e night-club. Inoltre, in base alla legge di conversione del Decreto Sostegni (articolo 6-sexies) sono esentati sempre dal versamento della prima rata IMU anche le Partite IVA già aperte al 23 marzo 2021 che possiedono immobili e li utilizzano per la propria attività produttiva o professionale, purché possano vantare come requisiti gli stessi previsti per accedere ai contributi a fondo perduto dello stesso DL 41/2021:

  • ricavi e compensi annui non superiori a 10 milioni di euro;
  • perdita media mensile di fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 30% nel corso del 2020 rispetto a quelli registrati nel 2019.

Altre esenzioni IMU

  • Per i terreni agricoli e loro assimilati l’imposta non è dovuta: da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nei Comuni dell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; se destinati ad uso agrosilvo-pastorale e sono di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  • Vige poi l’esenzione per alcuni casi di utilizzo dei fabbricati per attività esclusivamente non commerciale: immobili pubblici ad uso istituzionale; fabbricati per esercizio esclusivo del culto; fabbricati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati destinati ad usi culturali (art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601); immobili di soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del Dlgs 504/1992 e destinati ad attività non profit previste nella medesima lettera i).