Detrazioni spese mediche non ereditabili: interpello Agenzia Entrate

Pubblicato il 13 Marzo 2023 in da redazione grey-panthers
spese detraibili e deducibili

Non ereditabile la detrazione pluriennale delle spese mediche, con la possibilità di recupero delle somme residue nell’ultima dichiarazione presentata dall’erede

Le detrazioni pluriennali del 19% IRPEF sulle spese mediche si limitano al diretto beneficiario e, in caso di decesso, si esauriscono senza poter essere utilizzate dagli eredi, diversamente da quanto accade con altre agevolazioni come ad esempio i bonus edilizi: lo precisa l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello n.192/2023.

Detrazioni sanitarie non ereditabili

L’unico modo per sfruttare il beneficio fiscale è quello di inserire tutte le rate rimanenti nell’ultima dichiarazione dei redditi del deceduto, che sarà poi presentata dagli eredi. In caso di decesso, in pratica, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le somme residue. Ma se non c’è capienza fiscale, perde la differenza.

Detrazioni in 4 anni: per quali spese

Per alcune spese mediche importanti, ad esempio gli interventi chirurgici oppure i mezzi di locomozione dei soggetti disabili, se si eccede la soglia dei 15.493,71 euro l’anno è possibile scegliere di distribuire la detrazione su 4 annualità per evitare limitazioni dovute di capienza di imposta. Ma, come detto, non si può trasferire la detrazione agli eredi (crf.: circolare 24/2022). Solo sfruttare nell’ultima dichiarazione del deceduto, presentata dall’erede, le quote residue fino a capienza. Tale meccanismo, spiega il nuovo l’interpello, si applica alle detrazioni per spese mediche: nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius si potrà indicare l’importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un’unica soluzione, della detrazione dall’imposta fino a concorrenza dell’imposta medesima.

Bonus edilizi ereditabili

Il motivo per cui non si può far valere lo stesso principio previsto per le detrazioni edilizie è che la regola deve essere esplicitata nella legge primaria. Nel caso dei bonus edilizi, l’articolo 16­bis, comma 8, del TUIR recita “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. Per le detrazioni sanitarie non c’è la disposizione normativa sul passaggio agli eredi. Che, di conseguenza, non è praticabile.