Persone con disabilità: guida alle agevolazioni fiscali

Pubblicato il 29 Marzo 2022 in , da redazione grey-panthers
caregiver

La normativa vigente prevede diverse agevolazioni fiscali per le persone portatrici di disabilità e per i loro familiari. Vediamole tutte, caso per caso, aiutandoci con la guida dell’Agenzia delle Entrate che illustra le varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità e individua:

  • le persone che ne hanno diritto;
  • le regole;
  • le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni.

Figli a carico

In caso di figli portatori di handicap, alla persona che li ha fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni IRPEF:

  • 1.620 euro per ogni figlio fino a tre anni di età;
  • 1.350 euro dai tre anni in su;
  • ulteriori 200 euro a figlio a partire dal primo spettano a coloro che hanno più di tre figli a carico.

La detrazione è calcolata in modo inversamente proporzionale al reddito e si annulla per redditi superiori ai 95mila euro l’anno. Formula per il calcolo:

  • [(detrazione teorica * 95.000) – reddito complessivo] / 95.000

Veicoli

In caso di acquisto di veicoli destinati ad essere utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili spettano:

  • la detrazione IRPEF del 19% della spesa d’acquisto e di manutenzione/riparazione straordinaria effettuata entro 4 anni dall’acquisto su una spesa massima di 18.075,99 euro;
  • lIVA al 4% sull’acquisto di vetture nuove o usate, anche in leasing di tipo traslativo, fino a:
    • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
    • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
    • di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico;
  • l’esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Le agevolazioni spettano una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto), a meno di furto (al netto dell’eventuale rimborso assicurativo) o cancellazione del precedente veicolo dal PRA, per demolizione. L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con IVA al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.

Veicoli: a chi spettano le agevolazioni

Tali agevolazioni spettano a:

  • non vedenti e sordi;
  • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
    pluriamputazioni;
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (è obbligatorio l’adattamento del veicolo e le agevolazioni spettano anche per l’acquisto di motocarrozzette autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile).

Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici

Per l’acquisto di altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici spettano:

  • la detrazione IRPEF del 19% della spesa d’acquisto di sussidi tecnici e informatici;
  • l’IVA al 4% sull’acquisto;
  • le detrazioni per le spese di acquisto e mantenimento cane guida per non vedenti;
  • la detrazione IRPEF al 19% spese per i servizi di interpretariato dei sordi.

Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap, da attestare mediante certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, richiesta dal Dm 14 marzo 1998 per fruire dell’aliquota IVA agevolata.

Barriere architettoniche

Prevista anche una detrazione IRPEF per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazioneIRPEF pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019;
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Spese sanitarie

Per le spese mediche generiche e di assistenza specifica è prevista la deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo pagato. Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.

Possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, anche da parte di chi ha il disabile a carico, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

  • il trasporto in ambulanza del disabile;
  • il trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili;
  • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni (non cumulabile con i bonus ristrutturazioni);
  • l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità (per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche);
  • l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche;
  • i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Assistenza personale

Per l’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:

  • deduzione dei contributi (fino a 1.549,37 euro) per addetti a servizi domestici e assistenza personale o familiare;
  •  detrazione spese per addetti all’assistenza personale (fino a 2.100 euro) per redditi fino a 40.000 euro.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico e anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

  • una casa di cura o di riposo;
  • una cooperativa di servizi;
  • un’agenzia interinale.

Polizze assicurative

Sono detraibili dall’IRPEF, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.

L’importo detraibile è pari a:

  • 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente;
  • 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte
    o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel
    compimento degli atti della vita quotidiana;
  • 750 euro per i premi versati per le polizze assicurative a tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte. Se nel contratto di assicurazione sono indicati più beneficiari e uno dei quali ha una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di 750 euro.

Successioni e donazioni

Se ad ereditare o a ricevere in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari sono delle persone con handicap grave, la legge tributaria prevede:

  • delle agevolazioni sull’imposta dovuta, che si applica solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro;
  • l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.