L’Amministratore di sostegno, per farsi aiutare a provvedere ai propri interessi

L’amministrazione di Sostegno è un ruolo moderno e funzionale, per dare assistenza a chi è incapace, in modo parziale o temporaneo, di provvedere ai propri interessi.

E’ un istituto (L. 9 gennaio 2004, n. 6) al quale possono ricorrere le persone che si trovano nell’incapacità, parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una menomazione fisica o psichica. E’ un istituto moderno e sufficientemente elastico a tutela di soggetti disabili, che tiene conto dell’esigenza di rispettare e valorizzare la loro residua capacità di agire. Per poter procedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno non è sufficiente che la persona sia incapace, ma occorre che vi sia un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è fondamentale  l’amministratore di sostegno, visto che il soggetto interessato non sarebbe in grado di compierli da solo.

A chi si rivolge?

  • Anziani colpiti da ictus o affetti da morbo Alzheimer, lungodegenti
  • Soggetti affetti da patologie mentali transitorie o cicliche
  • Soggetti in condizioni di debolezza psichica
  • Soggetti depressi
  • Disabili
  • Alcolisti
  • Tossicodipendenti
  • Carcerati
  • Malati terminali
  • Ciechi

Chi può fare la richiesta?

  • Un Beneficiario o il soggetto interessato
  • Familiari entro il 4° di parentela
  • Affini entro il 2° (esempio: Suocera e nuora sono affini di 1° grado)
  • Tutore o Curatore
  • Pubblico Ministero

Come si presenta la richiesta e dove?

La domanda che assume la forma del ricorso e che può essere proposta anche senza l’assistenza di un legale si presenta al Giudice Tutelare della zona dove il soggetto interessato vive abitualmente. Il giudice tutelare provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza – ricorso, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo, dopo aver esaurito la fase istruttoria nella quale il Giudice Tutelare avrà esaminato il soggetto interessato (anche a domicilio o nei luoghi di cura per i casi più gravi) e le motivazioni che hanno portato alla richiesta di nomina.

Il provvedimento di nomina deve contenere, ai sensi dell’art. 405 c.c., l’indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;

2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario”.

Chi può essere nominato Amministratore di Sostegno?

Chiunque! La legge, infatti, non richiede particolari competenze o requisiti: è previsto che possano essere nominati come Amministratori di Sostegno i parenti o i soggetti stabilmente conviventi con il beneficiario del provvedimento.  Ovviamente, chiunque dovesse essere nominato, sarà (e dovrà) essere nominato con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. Per tal motivo, può anche accadere – allorquando, ad esempio, sussistano situazioni di rancore o di contrapposizione tra familiari – che il Giudice Tutelare decida di nominare un soggetto estraneo alla compagine familiare (esistono degli elenchi di professionisti anche avvocati a disposizione delle cancellerie dei Giudici, per esempio Roma e  Milano).

Per quanto riguarda le ipotesi di incapacità a ricoprire l’incarico, esse vanno ricercate tra quelle previste per la figura del tutore (interdizione). Non può essere nominato amministratore di sostegno ad esempio colui che non ha la libera disponibilità del proprio patrimonio, oppure il figlio riguardo al quale tale esclusione sia stata stabilita (con disposizione scritta) da parte del genitore, o ancora chi abbia o stia per avere un contenzioso con l’amministrando, tale da poter pregiudicare l’interesse di quest’ultimo, chi sia stato rimosso da una tutela o dichiarato decaduto o sospeso dalla potestà genitoriale, oppure colui che sia stato dichiarato fallito.

la legge non fornisce indicazioni su eventuali compensi per gli Amministratori di sostegno. Si applica perciò il disposto dell’art.379 cc, cui fa riferimento l’art 411 cc concernente la gratuità dell’uff di tutela fatto salva la possibilità per il Giudice di riconoscere al Tutore nominato un’equa indennità in considerazione della difficoltà dell’amministrazione e del patrimonio. Si tratta di una indennità, non di un compenso.

In concreto qual è il compito dell’Amministratore di Sostegno nominato?

“ (….) deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti” (ex art. 410 c.c.).

I poteri dell’amministratore di sostegno sono quelli stabiliti nel decreto di nomina, ovvero in tutti i successivi provvedimenti emessi dal giudice tutelare d’ufficio o sull’impulso di una parte. Egli ha il dovere di assistere e il potere di compiere in nome del beneficiario e per suo conto solo gli atti presi in considerazione nel decreto di nomina (ad esempio pagare le utenze, la badante, gestire la pensione, ecc); l’Amministratori di Sostegno interviene quale rappresentante dell’amministrato negli atti giuridici di straordinaria amministrazione (es compravendita di immobili, di auto) o si affianca al beneficiario in quelli di ordinaria amministrazione (es. locazioni) seguendo le prescrizioni del Giudice indicate nella nomina.

Quali atti non può compiere l’amministratore di sostegno senza una espressa autorizzazione del Giudice Tutelare?

Acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio (357), riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’amministrato e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio, accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto (1171 s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi, alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376), costituire pegni o ipoteche, procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati..

L’Amministratore di Sostegno deve, inoltre, annualmente compiere il rendiconto dell’attività economica svolta in nome e per conto del beneficiario e deve relazionare sulle condizioni e qualità di vita del beneficiario al Giudice Tutelare.

Quali sono gli effetti dell’amministrazione di sostegno in capo al beneficiario?

Ciò che contraddistingue e differenzia l’amministrazione di sostegno dall’interdizione consiste nel fatto che  “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. (ex art. 409 c.c.) Il beneficiario potrà compiere da solo tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana o che non ammettono alcuna forma di sostituzione nella realizzazione e che possono essere definiti personalissimi (capacità di contrarre matrimonio, il riconoscimento di un figlio naturale, la scelta del credo religioso, di redigere un testamento, ecc.)

E’ evidente che anche riguardo a tali atti può essere sancita dal Giudice l’incapacità dell’interessato nel decreto di nomina

Cosa avviene agli atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di legge o delle disposizioni del giudice?

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno” (art. 412 c.c.)

E’ possibile la revoca dell’Amministrazione di sostegno?

Si , “quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore”.

Viene fatta una istanza motivata al giudice tutelare, comunicata al beneficiario e all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario e in tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda.

In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

Avv. Daniela Sanna

avvsannadaniela@tiscali.it

 

 

Daniela Sanna:
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