Superbonus 110%: le spese non detraibili

Il Superbonus 110%, prorogato dalla Legge di Bilancio 2021, verrà probabilmente esteso fino al 2023 con il Recovery Plan. Un’occasione che suscita l’interesse di tanti contribuenti, interessati migliorare l’efficienza energetica dei propri edifici, nonché la loro stabilità sismica, praticamente a costo zero. Ovviamente, così come per le altre detrazioni fiscali e più in particolare per gli altri Bonus casa, ci sono dei vincoli da rispettare.

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Oltre a dover effettuare i lavori che la normativa ha definito trainanti e a rispettare i limiti previsti per le spese detraibili, per valutare la reale possibilità di accedere al Superbonus 110% bisogna anche conoscere quali sono effettivamente i costi che è possibile portare in detrazione dall’IRPEF e quelli che invece sono da considerarsi parzialmente o del tutto indetraibili, che quindi restano a completo carico del contribuente, rendendo la ristrutturazione edilizia non proprio a costo zero.

Questi ultimi sono probabilmente quelli meno noti, vediamoli quindi in dettaglio.

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Costi indetraibili Superbonus 110%

Tra le spese escluse dall’agevolazione fiscale prevista dal Superbonus 110% (art. 119 del DL Rilancio) c’è in primo luogo quella relativa alla parcella del professionista impiegato nello studio di fattibilità. Un passaggio necessario per capire se i lavori che si vogliono effettuare e l’immobile oggetto di ristrutturazione edilizia rientrano nei parametri previsti per l’accesso al Superbonus 11o%. Altri costi indetraibili, quanto meno non detraibili con aliquota al 110% sono l’installazione delle linee vita anticaduta (che rientra nel Bonus casa 50%) necessarie in caso di lavori di rifacimento del tetto e la ventilazione meccanica controllata (VMC), che non può essere trainato al 110% secondo quanto precisato dalla stessa ENEA.

=> Abusi edilizi: Superbonus dopo la sanatoria

Ricordiamo che tra i requisiti fondamentali per accedere ai Bonus Casa c’è quello della regolarità edilizia, ovvero deve sussistere la conformità urbanistica e catastale dell’immobile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DPR n. 380/2001 c.d. Testo Unico Edilizia. Eventuali lavori o pratiche necessari a sanare gli abusi edilizi devono essere effettuati a monte dei lavori rientranti nell’Ecobonus o Sisma Bonus o gli altri interventi detraibili al 110%, pienamente a carico del contribuente.

redazione grey-panthers:
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