Pensione di reversibilità del nonno al nipote inabile maggiorenne

I nipoti orfani inabili al lavoro e conviventi con i nonni hanno diritto alla pensione di reversibilità indipendentemente dall’età. Lo stabilisce la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 818/1957, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati. Ripercorriamo le tappe normative e delle valutazioni degli organi competenti.

Reversibilità ai nipoti

La Suprema Corte si è pronunciata su richiesta della Cassazione, a seguito di una sentenza avversa al richiedente (rigetto del Tribunale di Napoli) per via della maggiore età al momento del decesso, facendo valere l’articolo 13 del regio decreto 636/1939, secondo cui la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso e, in mancanza, anche ai genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione se, al momento della morte del dante causa, risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Pensione ai supersititi a carico

Successivamente, però, il sopra citato articolo 38 del DPR 818/1957 ha equiparato ai figli i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Su questo era già intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza 180/1999, equiparando ai minori affidati al deceduto anche i nipoti conviventi. Nel caso in esame, la nipote superstite era maggiorenne, elemento che il Tribunale ha ritenuto ostativo all’acquisizione del diritto alla pensione di reversibilità. La Corte di Cassazione, davanti alla quale è infine arrivato il procedimento, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’esclusione dei nipoti maggiorenni, orfani e interdetti al lavoro, dalla pensione di reversibilità.

La Corte Costituzionale sottolinea che la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto. La finalità della pensione di reversibilità a tutela della continuità del sostentamento e prevenzione dello stato di bisogno che può derivare dal decesso del congiunto è alla base della già dichiarata illegittimità della parte dell‘articolo 38 del Dpr 818/1957 nella parte in cui escludeva i nipoti minorenni conviventi a carico, non equiparandoli ai minori affidati. L’architrave di questa sentenza di illegittimità era rappresentata, rileva la Suprema Corte, dalla valorizzazione del rapporto parentale tra ascendenti e discendenti.

Reversibilità ai maggiorenni inabili a carico

Tornando al caso della nipote maggiorenne, la Consulta ritiene che il rapporto di parentela tra l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisca «un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, con conseguente fondatezza della questione» di legittimità costituzionale. Se il legame fra nonno e nipote minorenne è ritenuto meritevole di tutela per l’accesso alla pensione di reversibilità, «analoga valutazione di meritevolezza, collegata al fondamento solidaristico», non può «non riguardare anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro». Viene definito: “illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito”.

Infine, viene rigettata la difesa dell’amministrazione erariale, basata sul fatto che la reversibilità nei confronti del minore ha durata più breve, perché si esaurisce con il raggiungimento della maggiore età. “Tale differenza – si legge – non è dirimente ai fini della spettanza di un diritto che ha matrice solidaristica, a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona”.

La sentenza finale

In conclusione, viene definito incostituzionale l’articolo 38 del DPR 818/1957, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione (che sancisce la pari dignità dei cittadini davanti alla legge, senza discriminazioni), nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati». In parole semplici, i nipoti conviventi e a carico, orfani e inabili al lavoro hanno diritto alla pensione di reversibilità.

redazione grey-panthers:
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