Spese sanitarie 730: i farmaci da banco che godono della detrazione fiscale

Pubblicato il 22 Luglio 2019 in , , , da redazione grey-panthers

Per capire quali medicinali da banco godono della detrazione fiscale del 19% in dichiarazione dei redditi (730 o Redditi) in quanto spese sanitarie, è necessario fare una distinzione tra farmaci e parafarmaci. Si possono infatti portare in detrazione le spese sostenute per acquistare aspirina e analgesicima non quelle per comprare integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche anche se prescritti dal medico (Risoluzione n. 396/E/2008).

Ecco una breve guida per capire come comportarsi per controllare che i dati pre-inseriti nel 2019 dall’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi precompilata siano corretti. Appare utile ricordare che, solo per le spese sostenute nel 2017 e nel 2018, i contribuenti possono portare in detrazione anche le spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, ad esclusione degli alimenti per lattanti.

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Medicine detraibili

Per essere detraibile il prodotto deve essere definito farmaco (e non prodotto parafarmaceutico). Anche i medicinali omeopatici possono essere portati in detrazione con il modello 730/2019 così come le cosiddette preparazioni galeniche. Nello scontrino è riportata tale indicazione (es.: se compare la scritta “parafarmaco” non può applicarsi la detrazione). In particolare, nella fattura o nello scontrino parlante, sono presenti obbligatoriamente i seguenti dati:

  • natura dell’acquisto;
  • qualità del prodotto;
  • quantità del prodotto;
  • codice fiscale del destinatario.

=> Detrazioni spese sanitarie 2019: guida delle Entrate

Un altro metodo è fare riferimento a quando indicato sulla confezione. I farmaci da banco detraibili presentano sempre una delle seguenti sigle:

  • OTC (over the counter, farmaci da banco);
  • SOP (farmaco senza obbligo di prescrizione medica);
  • co (farmaco);
  • le (medicinale),
  • farmaci di fascia C;
  • TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico);
  • diciture: omeopatico, galenico, officinale, magistrale, preparazione, automedicazione, etico, ticket o analoghe (è possibile siano abbreviati in omeo, galen, ecc.).

I farmaci sono sempre contrassegnati da uno specifico codice alfanumerico AIC, rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco: se il codice inizia con A0 si tratta di un farmaco, se c’è la scritta A9 si tratta di un parafarmaco.

=> Precompilata, nuovo modello spese mediche

Casi particolari

Nella Risoluzione 396/E del 2008, valida ancora oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di ulteriori indicazioni. Ad esempio: gli integratori alimentari, anche se prescritti dal medico, non sono farmaci, ma prodotti che appartengono all’area alimentare.

Per quanto riguarda i prodotti fitoterapici, invece, il discorso è diverso: sono ufficialmente approvati dall’Agenzia Italiana del Farmaco e possono essere venduti solo in farmacia, in alcuni casi dietro presentazione di ricetta medica e in altri casi senza, quindi sono detraibili. Si definisce un farmaco fitoterapico: “Ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali”.

Attenzione: prodotti a base di erbe non approvati dall’AIFA, anche se possono avere una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali.

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Altre precisazioni: i prodotti galenici sono detraibili solo se preparati direttamente dal farmacista, dietro presentazione di scontrino parlante (con l’indicazione che si tratta di un farmaco) o ricevuta del farmacista (che scriverà “farmaco” o “medicina” o equivalenti).

Infine, i dispositivi medici sono detraibili se definibili come tali sullo scontrino (dispositivo medico / DM / IVD) e se dotati di marcatura CE. La circolare Agenzia delle Entrate  n.20 del 2011 riporta un elenco (non esaustivo) dei più comuni dispositivi medici detraibili.