In diretta dal Ministero della Salute e dal Governo (Coronavirus, dal 6/3)

Pubblicato il 23 Febbraio 2020 in , da redazione grey-panthers

Ultimissime del 13 marzo

Croce rossa: spesa e farmaci a domicilio per i più fragili

Questo è il tempo della responsabilità ma anche della solidarietà. I volontari della Croce rossa italiana, in collaborazione con Federfarma, hanno intensificato il servizio di consegna dei farmaci a domicilio per i più vulnerabili. In particolare over 65 o persone non autosufficienti, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (temperatura superiore a 37,5°) o sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus. Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale.

Consegna dei farmaci a domicilio

L’utente attiva la richiesta attraverso il numero verde 800 06 55 10 (attivo h24, sette giorni su sette), che a sua volta contatta il comitato della Croce rossa più vicino territorialmente. I volontari, riconoscibili in uniforme, ritirano la ricetta presso lo studio medico o acquisiscono il numero NRE e il codice fiscale del destinatario del farmaco e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all’utente, che provvede a corrispondere l’eventuale costo del medicinale anticipato al farmacista dai volontari. Il servizio di consegna è completamente gratuito. Attraverso la consegna a domicilio è inoltre possibile richiedere lo scontrino fiscale “parlante” da utilizzare per le detrazioni fiscali, fornendo ai volontari della Croce rossa la tessera sanitaria o il codice fiscale.

Anche spesa a domicilio

Non solo. I volontari della Croce rossa sono a disposizione anche per la spesa a domicilio a favore degli anziani soli e delle persone immunodepresse, a cui è assolutamente raccomandato di non uscire di casa. È sufficiente anche in questo caso contattare il numero verde 800 06 55 10.

Informazioni e altri servizi

Gli operatori, lo ricordiamo, rispondono anche per informazioni sui comportamenti corretti da rispettare per prevenire il contagio di nuovo coronavirus e l’iter da seguire in caso di contatto stretto con soggetti positivi. Le richieste prevedono l’intervento dei medici per una prima assistenza telefonica e per l’attivazione delle strutture ospedaliere. È disponibile, inoltre, un servizio di supporto psicologico per affrontare le emozioni durante il momento difficile di questa emergenza.

Consulta:


Ultimissime del 12 marzo

Il Presidente del Consiglio

viste……….

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettagliofatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
    1.  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2.  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3.  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    4.  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    5.  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2
(Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 11 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO (APERTI)

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati(codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

Ultimissime dell’11 marzo

Decreto #Iorestoacasa: le faq sulle misure per le persone con disabilità

L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha messo online le risposte alle domande più frequenti sulle misure contenute nel dpcm del 9 marzo che riguardano i soggetti con disabilità e chi li assiste. La pagina web verrà di volta in volta aggiornata in base ai nuovi provvedimenti emanati.

Dove posso reperire informazioni riguardo i provvedimenti del Governo in merito al contrasto del nuovo Coronavirus e relative alle persone con disabilità?

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute pubblicano tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo Coronavirus su questo sito.
Aggiornamenti specifici relativi alle norme che riguardano le persone con disabilità sono pubblicati sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, dove vengono pubblicati anche i vademecum del Ministero della Salute in forma accessibile.
I bollettini del Dipartimento di Protezione Civile sono disponibili, anche in versione LIS (Lingua dei Segni Italiana) sul canale YouTube del Dipartimento. Gli estratti dei bollettini sono disponibili, in forma scritta, sul sito del Dipartimento.

Mi devo spostare per assistere un familiare con disabilità, posso muovermi senza incorrere in sanzioni?
Sì, se lo spostamento è determinato da situazioni di necessità che devono essere comunque autocertificate. Tuttavia è strettamente necessario attenersi alle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili.

Assisto per lavoro una persona con disabilità, posso muovermi senza incorrere in sanzioni?
Sì, se lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative che devono essere comunque autocertificate. Tuttavia è strettamente necessario attenersi alle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili.

Per la mia condizione fisica necessito di svolgere saltuariamente attività all’aria aperta, posso uscire di casa?
Sì. Puoi uscire rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus.

Durante la sospensione del servizio scolastico, viene garantita l’assistenza agli alunni con disabilità?
Sì. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. Queste prestazioni sono finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza.

In caso di chiusura dei centri diurni per disabili, sono garantite le prestazioni sanitarie fondamentali?
Sì. Le regioni e le province autonome hanno facoltà di istituire unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.

Come posso verificare se nella mia Regione è attiva l’unità speciale per l’assistenza sanitaria a domicilio per le persone che frequentano i centri diurni per disabili
Puoi verificarne l’attivazione contattando la tua Regione tramite i numeri verdi regionali dedicati.

Le persone sorde o con ipoacusia, a chi devono rivolgersi per informazioni sul nuovo Coronavirus?
Le persone sorde o con ipoacusia per avere informazioni possono utilizzare l’indirizzo email a loro dedicato 1500coronavirus@sanita.it.


Ultimissime del 10 marzo

Tutto quello che vorreste sapere, e che è bene sapere per non correre rischi o farne correre ad altri

Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO

1 Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?

No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

2 Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

SPOSTAMENTI

1 Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro  o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

2 Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

3 Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

4 Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n.  1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

5 Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).

6 Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.

7 Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

8 È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

9 È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.

10 Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).

11 Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

TRASPORTI

1 Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

2 I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.

3 Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

4 Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta  è considerata esigenza lavorativa.

UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI

1 Gli uffici pubblici rimangono aperti?
Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.

2 Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?
Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.

3 Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?
Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.

4 Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?
Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

PUBBLICI ESERCIZI

1 Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

3 Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?
Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

4 Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

SCUOLA

1 Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

UNIVERSITÀ

1 Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.

2 Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.

3 Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.

4 Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.

5 Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

CERIMONIE ED EVENTI

1 Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

2 Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.
Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

TURISMO

1 Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

2 Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?
Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.

3 Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

AGRICOLTURA

1 Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
No, non sono previste limitazioni.

2 Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni.


Coronavirus, nuovo decreto “#iorestoacasa” estende a tutta Italia limitazioni aree più colpite

Stop agli spostamenti, scuole chiuse fino al prossimo 3 aprile, blocco di ogni manifestazione sportiva, compresi i campionati di calcio. “Da oggi ci sarà l’Italia zona protetta, le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo saranno valide sull’intero territorio nazionale“. Ad annunciare il nuovo provvedimento è stato il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa la sera del 9 marzo.
Il testo, dopo la firma del Presidente del Consiglio Conte, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le nuove misure saranno operative già dal 10 marzo.
“Siamo consapevoli di quanto sia difficile modificare le nostre abitudini. Ma purtroppo non c’è tempo. I numeri ci dicono di una crescita importante dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. Ai loro cari va la vicinanza di tutti gli Italiani. Le nostre abitudini vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia, e lo dobbiamo fare subito. Adotteremo misure più forti per contenere il più possibile l’avanzata del coronavirus e per tutelare la salute di tutti i cittadini”, ha spiegato il premier.

“Sto per firmare un provvedimento che potrei definire così: #iorestoacasa. Non ci saranno più “zona rossa” o “zona 1 e zone 2”, ci sarà solo l’Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare spostamenti su tutto il territorio nazionale a meno che non siano motivati da ragioni di lavoro, necessità o salute. Estenderemo tutte le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo su tutto il territorio nazionale. Inoltre – ha concluso Conte – aggiungiamo anche un divieto degli assembramenti sia all’aperto che nei locali chiusi. Sono costretto ad intervenire in maniera decisa per tutelare la salute dei tutti e in particolare quella dei più fragili”.


Ultimissime del 9 marzo

Vietato spostarsi dalle zone “a contenimento rafforzato” salvo motivi di lavoro e salute. Sanzioni per chi trasgredisce

 

Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. È quanto prevede la direttiva 8 marzo 2020 ai Prefetti adottata dal ministero dell’Interno con le indicazioni specifiche per i controlli nei territori “a contenimento rafforzato”. Un divieto assoluto di uscire di casa, invece, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

I controlli su strade e autostrade

I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti, spiega il Viminale. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

I controlli nelle stazioni ferroviarie e sui treni

Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

I controlli negli aeroporti

Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.

I controlli sulle navi da crociera a Venezia

Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

Le sanzioni

La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).


#iorestoacasa: parte la campagna social degli artisti contro il virus

 

Dopo le ultime norme antivirus, i protagonisti della musica, del cinema e dello spettacolo hanno lanciato una campagna sui social network per dire #iorestoacasa. 

Da Jovanotti a Fiorello, Chiara Ferragni, Ligabue, Cristiana Capotondi, Tiziano Ferro e tanti altri.

Un invito rivolto soprattutto ai ragazzi, che potrebbero avere atteggiamenti più imprudenti, a tutela della salute di tutta la popolazione. “Stiamo a casa il tempo necessario perché questa crisi si risolva, ascoltiamo gli esperti, seguiamo le direttive – esorta Jovanotti in un video -. Non c’è scuola non perché è vacanza ma perché c’è un’emergenza che riguarda tutti. Dobbiamo fermare il contagio, ognuno faccia la sua parte, non possiamo mandare in crisi il sistema sanitario, stiamo a casa”.

“Visto il periodo perché non restiamo un po’ a casa, tutti a casa? Potete giocare a Monopoli, Risiko e al Karaoke. Evitiamo di uscire in questo periodo, si sta tanto bene sul divano”: è l’appello di Fiorello. Che si aggiunge a quello di @chiaraferragni: “Non facciamo cose stupide in questo periodo, sacrifichiamoci un attimo. Se ci affidiamo alle precauzioni che ci sono state date, come lavarsi spesso le mani ma soprattutto evitare l’assembramento di persone, questa epidemia avrà una vita molto più breve. Niente panico, stiamo uniti, usate il cervello”.

A scendere in campo anche l’attrice Capotondi: “Siate responsabili e rimanete in casa. Io resto a casa”.

Il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, ha postato un brano inedito, composto dopo aver visto le immagini di tutte quelle persone che sabato sera scappavano da Milano e assalivano i treni. “E intanto noi restiamo a casa, così… In quel cassetto ho molti libri e un bel film. Facciamo finta che là fuori piove e che quel sole tarda ad arrivare. Ma è solo tempo da rispettare. Che ne dici, potremmo fare l’amore?” è una delle strofe che intona.

Tra gli artisti che si sono mobilitati per incoraggiare gli italiani a proteggersi e proteggere gli altri dal contagio del nuovo coronavirus anche Tiziano Ferro, Maria Grazia Cucinotta, Paolo Sorrentino, Antonella Clerici, Paola Turci, i Pinguini Tattici Nucleari, Barbara Foria. E poi Amadeus, Carlo Conte e Mara Venier. 


Ultimissime dell’8 marzo

Covid-19, le raccomandazioni per le persone anziane

“Le analisi che stiamo conducendo mostrano che i pazienti deceduti sono soprattutto anziani, in media 81 anni, l’80 per cento ha più di due patologie, il 60  per cento ne ha più di tre, soltanto il 2 per cento non ha nessuna patologia”. Lo ha detto il Presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, a commento dei nuovi dati epidemiologici presentati nella conferenza stampa alla Protezione civile il 7 marzo. Ad oggi infatti il 16% dei deceduti nel nostro Paese ha tra i 60-69 anni, il 30% tra 70-79, il 42% tra 80-89 e il 6% più di 90 anni d’età.

“La sintomatologia più frequente all’esordio della malattia Covid-19 è l’associazione di febbre e dispnea, cioè difficoltà a respirare, – ha aggiunto Brusaferro – ed è importantissimo che in relazione a questa particolare fragilità della popolazione italiana, le persone anziane assumano comportamenti di protezione.

Chi presenta febbre e difficoltà respiratorie chiami subito al telefono il proprio medico di famiglia o il 112/118 in caso di grave difficoltà respiratoria, senza recarsi al pronto soccorso o nelle sale d’attesa degli studi medici dove possono avere contatti stretti con altre persone.

A tutte le persone anziane invece è raccomandato di:

  • evitare i luoghi affollati
  • restare in casa il più possibile
  • limitare gli spostamenti allo stretto necessario ed evitando i contatti stretti”.

“Risposta forte dello Stato. Ora è fondamentale l’impegno dei cittadini”

“Ieri notte in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato un piano straordinario di assunzioni e investimenti sul personale sanitario. È una risposta forte da parte dello Stato che avrà un impatto rilevante sulla nostra capacità di fronteggiare l’emergenza. Dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno per garantire il diritto alla salute a tutti. Voglio però essere chiaro: questo sforzo non sarà sufficiente senza l’impegno di ogni singolo cittadino a rispettare le raccomandazioni che abbiamo diffuso. È questa la cosa più importante per vincere la sfida”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.


Ultimissime del 7 marzo

Covid-19, al via la campagna Coronavisibile della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM)

La corretta informazione è il miglior antidoto contro la paura. Uno stato d’animo che tanti cittadini potrebbero vivere in questi giorni a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso. Il ministero della Salute attraverso questo portale dedicato al nuovo coronavirus si impegna a fornire dati e notizie aggiornate sull’argomento. Altrettanto preziosi possono essere i contributi al servizio della collettività da parte delle società medico-scientifiche.

Le società mediche scientifiche del nostro Paese, accreditate con il ministero della Salute e facenti parte della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (FISM), periodicamente metteranno a punto percorsi specifici d’informazione e sensibilizzazione sulla nuova malattia rivolti a cittadini e operatori, che verranno ospitati anche su questo sito. “La condivisione delle informazioni scientifiche è assolutamente indispensabile per promuovere comportamenti corretti e di sicurezza per gli operatori sanitari e per i pazienti che possono sentirci disorientati o confusi dalla moltitudine d’informative registrate” ha dichiarato il presidente Fism, Franco Vimercati.

Per cominciare, la Società italiana di radiologia medica (Sirn), ha lanciato la campagna “Coronavisibile” e creato un apposito indirizzo email “coronavirus@sirm.org” per interagire con quanti richiederanno informazioni specifiche sull’epidemia che sta interessando il nostro Paese. “Un team di esperti – spiega la Sirn -, coordinati dalla dottoressa Anna Rita Larici, presidente della sezione di studio di Radiologia toracica della società, sarà a disposizione della cittadinanza per rispondere ai quesiti che giungeranno sul canale appositamente predisposto dalla società scientifica, per rappresentare le evidenze del Coronavirus e per tranquillizzare l’opinione pubblica, spesso vittima dei fenomeni di fakenews e disinformazione in materia di Covid-19”.

La Sirn ha già pubblicato un vademecum, fa sapere, riservato ai propri specialisti, sul suo portale istituzionale www.sirm.org, “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): cosa il medico radiologo deve sapere”: “Redatto d’intesa con i responsabili delle strutture di radiologia delle zone rosse e gialle, in costante aggiornamento per offrire anche le ultime evidenze scientifiche sul Covid-19″ chiarisce.


Ultimissime del 6 marzo

Covid-19, come funziona l’isolamento domiciliare

Il compito di prescrivere l’isolamento domiciliare spetta agli operatori sanitari competenti per territorio. Le indicazioni su come e quando disporlo sono specificate nel Dpcm firmato il 4 marzo 2020 dal rPesidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

Il Dpcm dispone che chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, o sia transitato e abbia sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 1 marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

Quarantena: cosa devono fare gli operatori sanitari Contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione. Una volta stabilita la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore sanitario deve:

  • accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
  •  informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi.

Mentre all’interessato viene chiesto di:

  • misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera);
  • mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
  • non avere contatti sociali;
  • non effettuare spostamenti e viaggi;
  • rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Sorveglianza attiva durante l’isolamento

L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del ministero della Salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

Dichiarazione del Presidente Mattarella sull’emergenza coronavirus


Ultimissime del 5 marzo

“Insieme ce la faremo”, sostiene Roberto Speranza, Ministro della Salute

“Era doveroso, ed è doveroso, da parte del Governo, essere a fianco della Regione Lombardia, del presidente Fontana, degli assessori regionali e di tutti i dirigenti e, in modo particolare, mi sia consentito dirlo, a tutti i medici infermieri e professionisti sanitari che sono sul fronte a combattere questa battaglia per evitare un ulteriore diffusione del coronavirus” lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo incontro a Milano in Regione Lombardia.

“Dobbiamo lavorare insieme, il coronavirus si può battere, ma c’è bisogno di un grande lavoro da fare insieme. La Regione Lombardia sta facendo tutto il possibile, ha il massimo sostegno del Governo, siamo uniti in questa battaglia, abbiamo bisogno, però, di un aiuto fortissimo da parte dei nostri concittadini, perché le istituzioni devono fare la loro parte e la faranno fino in fondo, ma questa sfida si può vincere soltanto se ci saranno comportamenti corretti da parte di tutti i cittadini. Abbiamo bisogno di un sostegno vero, abbiamo costruito tutti insieme un messaggio che va in questa direzione. Piccoli gesti quotidiani, come smettere di dare la mano, smettere di abbracciare nei contesti sociali, provare ad avere sempre almeno un metro di distanza dalle altre persone. Sono piccoli atti quotidiani che non costano nulla, ma che possono davvero essere decisivi per vincere questa sfida. E sono convinto che insieme ce la faremo”, ha concluso il Ministro Speranza

L’importanza di essere correttamente informati

Decisioni del Consiglio dei Ministri

…………………………………….

DECRETA:

ART. 1

(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a)      sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto  personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b)      sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c)      sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei oCmuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

d)      limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;

e)      sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f)       fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g)      i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

h)      nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i)       a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

l)   è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

ART. 2

(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a)      il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b)      è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c)      nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

d)      i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

e)    è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

f)       nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

g)      nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);

h)      le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i)       chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a)    contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b)   accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c)    accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d)   in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a)    accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b)   informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c)    informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a)    mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

b)   divieto di contatti sociali;

c)    divieto di spostamenti e viaggi;

d)   obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a)    avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;

b)   indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c)    rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

ART. 3

(Monitoraggio delle misure)

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:

a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i)   non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l)   pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

 

 


Ultimissime del 4 marzo

Covid-19: in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 2 marzo 2020 con misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto, proposto dal Presidente Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 febbraio. Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.

Tra le principali misure di sostegno vi sono:

  • sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”;
  • misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”;
  • misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria;
  • settore turistico.

    Decreto-legge 02 marzo 2020 , n. 9

    Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)

    (G.U. Serie Generale , n. 53 del 02 marzo 2020)

     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      ...............
     
                                   Art. 1 
     
    Disposizioni riguardanti i termini relativi  alla  dichiarazione  dei
                          redditi precompilata 2020 
     
      1. ................
      2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16,
    comma 4-bis, lettera b), quarto periodo,  del  decreto  del  Ministro
    delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo. 
      3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui  all'articolo  4,
    commi  6-quater  e  6-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. 
      4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,
    comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e'
    prorogato al 5 maggio. 
      5. Per l'anno 2020, la trasmissione  telematica  all'Agenzia  delle
    entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese
    sostenuti  dai  contribuenti  nell'anno  precedente  e   alle   spese
    sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della
    legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle  spese
    individuate dai decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
    emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21
    novembre 2014, n. 175, con scadenza al  28  febbraio,  e'  effettuata
    entro il termine del 31 marzo. 
    .......................................................
    Art. 4 
     
                   Sospensione dei pagamenti delle utenze 
     
      1. L'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  con
    riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del  gas,
    ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale  distribuiti  a  mezzo  di
    reti canalizzate, e  al  ciclo  integrato  di  gestione  dei  rifiuti
    urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione  temporanea,
    fino al 30 aprile 2020, dei termini  di  pagamento  delle  fatture  e
    degli avvisi  di  pagamento  emessi  o  da  emettere,  per  i  comuni
    individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
    dei ministri del 1° marzo 2020. ............Il  versamento  delle  somme 
    oggetto  di  sospensione  relative  al  pagamento   del   canone   di
    abbonamento alle radioaudizioni di  cui  al  regio  decreto-legge  21
    febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880,
    avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  unica  rata
    con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del
    periodo di sospensione.
    ......................................................
    Art. 8 Sospensione di  versamenti,  ritenute,  contributi  e  premi  per  il
                        settore turistico-alberghiero 
     
      1. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e
    turismo e i tour operator, che hanno il domicilio  fiscale,  la  sede
    legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono  sospesi,
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  30
    aprile 2020: 
        a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
    cui agli articoli 23, 24  e  29  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano
    in qualita' di sostituti d'imposta; 
        b) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei
    contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
    l'assicurazione obbligatoria. 
      2.  I  versamenti  di  cui  al  comma  1  sono  effettuati,   senza
    applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il
    31 maggio 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  delle  ritenute,  dei
    contributi  previdenziali  nonche'  assistenziali  e  dei  premi  per
    l'assicurazione obbligatoria gia' versati. 
      3. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e
    turismo e i tour operator che hanno il  domicilio  fiscale,  la  sede
    legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1  al
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,
    restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  3,  del
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio  2020,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
    ............................................................

Ultimissime del 3 marzo


Ultimissime del 2 marzo

Covid-19, firmato il Dpcm 1 marzo 2020. Tutte le misure di contenimento per zone

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha adottato il 1° marzo un proprio decreto che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento.

1. Misure applicabili nei Comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’)

Per tali Comuni si stabilisce quanto segue:

  • il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;
  • la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo;
  • la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
  • la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi Comuni;
  • la chiusura di tutte le attività commerciali, a esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
  • l’obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente;
  • la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;
  • la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
  • la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell’area.

Negli stessi Comuni, il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali.

Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni della “zona rossa”, sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.

2. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona

Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue:

  • la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;
  • il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
  • la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
  • è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
  • la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, a esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché a esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
  • lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
  • l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
  • la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
  • la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  • l’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

3. Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona

Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza

In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

5. Misure applicabili sull’intero territorio nazionale

Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce:

  • la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
  • la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
  • l’obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;
  • la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;
  • la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria;
  • l’idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

Inoltre, il testo prescrive, per l’intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione:

  • il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
  • nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
  • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
  • chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno.

Con l’entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.

Nel complesso, oltre al dpcm odierno, i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

  • decreto-legge, in corso di pubblicazione, approvato dal Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con prime misure economiche urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
  • decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale, attuato con il dpcm odierno;
  • delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020 relativa al blocco dei voli diretti da e per la Cina.

Infine, il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, connesse all’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, e più globalmente per la crescita economica del Paese.

Fonte: www.governo.it


Ultimissime dell’1 marzo

«In queste ore non facili è importante la corretta informazione. Google, con le sue ricerche, e YouTube, con i suoi video, possono far emergere notizie affidabili. Per questo è utile l’accordo fatto con il Ministero della Salute: ora le due piattaforme indirizzeranno verso il nostro sito tutti gli utenti che cercheranno notizie sul nuovo coronavirus». Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza.

È già disponibile, infatti, in cima ai risultati di YouTube per ricerche correlate al coronavirus e in corrispondenza di video rilevanti, un pannello informativo in italiano che indirizzerà i visitatori alla pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it/nuovocoronavirus). Il pannello informativo è visibile per gli utenti che hanno impostato l’Italiano come lingua sulla piattaforma.

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Ultimissime del 29/2/2020

COVID-19, SOSTEGNO ECONOMICO A CITTADINI E IMPRESE

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.

A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti, di seguito elencati in modo non esaustivo, insieme alle principali misure previste.

1. Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”

Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:

  • i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
  • il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
  • il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
  • il pagamento dei diritti camerali.

Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

2. Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”

Il decreto interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti:

  • cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei Comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS);
  • possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;
  • cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei Comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
  • indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

3. Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria

Tra le altre misure:

  • l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;
  • la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;
  • l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;
  • misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
  • il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;
  • la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale;
  • la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento;
  • l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);
  • l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;
  • il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.

4. Settore turistico

Si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.

PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato:

  • la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei Comuni di Lipari e di Santa Maria Salina dell’arcipelago delle isole Eolie, in provincia di Messina, a seguito delle forti mareggiate che si sono verificate nel mese di dicembre 2019, con uno stanziamento di 2.100.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;
  • la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, con uno stanziamento di 9.000.000 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Ultimissime del 28/2/2020

Dalle gite alle assenze: come affrontare il coronavirus a scuola

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sulle misure di precauzione contro il Coronavirus riguardo a viaggi di istruzione, Erasmus, assenze, sospensione delle attività didattiche e validità dell’anno scolastico.

Il ministero dell’Istruzione chiarisce, tra l’altro, che fino al prossimo 15 marzo, non solo gli studenti ma anche il personale scolastico che resterà assente per malattia per oltre cinque giorni dovrà presentare il certificato medico per rientrare a scuola. La disposizione prevista dal DPCM del 25 febbraio quindi è valida per tutti: studenti, insegnanti e personale Ata. Per tutte le altre misure che riguardano la scuola consultate il sito del ministero dell’Istruzione.

Per saperne di più sulla scuola di nipoti e nipotini

Dai viaggi di istruzione alle assenze, come affrontare il Coronavirus?

In questa sezione sono disponibili le risposte alle domande più frequenti.

  1. I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando?Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche. La sospensione vale fino al 15 marzo 2020.
  2. La disposizione su viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche riguarda le Istituzioni Scolastiche dell’intero sistema nazionale di istruzione?La disposizione riguarda tutte le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
  3. Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)?Sì, perché queste attività sono assimilate alle uscite didattiche. Anche in questo caso, la sospensione vale fino al 15 marzo.
  4. Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all’estero Erasmus+?Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto indicato sul sito dell’Agenzia Erasmus+ Indire: “Nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere all’Agenza Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità”.
  5. Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?Sì. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all’articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.
  6. Per sospendere i viaggi di istruzione occorre il parere degli organi collegiali o un provvedimento del dirigente scolastico?La disposizione di sospensione è disciplinata dall’articolo 1, lettera b, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020.
  7. Per le classi che si trovavano già in viaggio in zone indicate come focolai del virus sono previste misure precauzionali al rientro?Le Istituzioni Scolastiche devono attenersi alle disposizioni del Ministero della Salute. Qui le indicazioni
  8. Chi si assenta da scuola perché malato deve portare il certificato medico?Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.
  9. Cosa faccio se nella mia Regione non c’è l’obbligo di portare il certificato medico oltre i cinque giorni di assenza?L’obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione.
  10. C’è differenza – e se sì, quale – tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.
    La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.

  1. I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità dell’anno scolastico e sul conteggio delle assenze degli alunni?Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.
  2. I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico?I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.
  3. Per attivare la didattica a distanza le scuole devono aspettare indicazioni dal Ministero?Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
  4. Il Ministero come supporterà la didattica a distanza?Il Ministero sta integrando l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo studio a tutti.

Ultimissime del 27/2/2020

dall’Ansa: “l mondo “semplicemente non è pronto” per fronteggiare la diffusione dell’epidemia di coronavirus: è l’avvertimento del capo missione dell’Organizzazione mondiuale della Sanità (Oms) in Cina, Bruce Aylward, da Ginevra. Quanto all’Italia, “le misure che sono state prese vanno nella direzione giusta”, ha detto Valter Ricciardi, dell’Oms, da oggi consulente del ministro della Salute Speranza. “E’ molto importante – ha aggiunto – che il Paese si muova unito per fronteggiare questi due focolai epidemici”. “Dopo primi casi a Roma – gestiti in maniera antologica – una certa frammentazione regionale, non ne faccio colpa a nessuno, con tamponi fatti in modo sparso, si è persa l’efficacia iniziale. Ora stiamo cercando di ricondurre all’unitarietà l’azione”, ha aggiunto Ricciardi. Così Walter Ricciardi dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e neo consulente del ministro della Salute italiano, in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma”.


Ultimissime del 26/2/2020

La protezione civile invita a recarsi nei Pronto Soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. Le Regioni hanno attivato numeri verdi  dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio. Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi regionali attivati per l’emergenza Nuovo Coronavirus:

  • Campania: 800 90 96 99
  • Emilia-Romagna: 800 033 033
  • Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
  • Lazio: 800 11 88 00
  • Lombardia: 800 89 45 45
  • Marche: 800 93 66 77
  • Piemonte: 800 333 444
  • Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88
  • Toscana: 800 55 60 60
  • Trentino Alto Adige: 800 751 751
  • Umbria: 800 63 63 63
  • Val d’Aosta: 800 122 121
  • Veneto: 800 46 23 40

Altri numeri utili dedicati all’emergenza nuovo Coronavirus:

Piacenza

Numero di telefono informativo 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13

Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

Per saperne di più consulta il sito nuovo Coronavirus


Dalla Regione Lombardia le 10 regole valide per tutti

Ultimissime del 25/2/2020

Quando va indossata la mascherina?

Per prevenire il rischio di infezione da nuovo coronavirus è prioritario curare l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie. L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di indossare anche una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti, oppure se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. Inoltre, la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.

Come devo mettere e togliere la mascherina?

Ecco come fare:

  • prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
  • copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
  • evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
  • quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso
  • togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

Animali e virus

1. Le persone possono contrarre l’infezione da nuovo Coronavirus dagli animali?
Indagini dettagliate hanno scoperto che, in Cina nel 2002, SARS-CoV è stato trasmesso dagli zibetti agli esseri umani e, in Arabia Saudita nel 2012, MERS-CoV dai dromedari agli esseri umani. Numerosi coronavirus noti circolano in animali che non hanno ancora infettato esseri umani. Man mano che la sorveglianza migliora in tutto il mondo, è probabile che vengano identificati più Coronavirus.

La fonte animale del nuovo Coronavirus non è stata ancora identificata. Si ipotizza che i primi casi umani in Cina siano derivati da una fonte animale.

2. Posso contrarre l’infezione dal mio animale da compagnia?
No, al momento non vi è alcuna evidenza scientifica che gli animali da compagnia, quali cani e gatti, abbiano contratto l’infezione o possano diffonderla. Si raccomanda di lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche dopo il contatto con gli animali.
3. Sono possibili importazioni di animali o di prodotti di origine animale dalla Cina?
A causa della presenza di alcune malattie degli animali contagiose in Cina, solo pochi animali vivi e prodotti animali non trasformati sono autorizzati per l’importazione nell’Unione europea dalla Cina. Non vi è alcuna prova che uno qualsiasi degli animali, o dei prodotti di origine animale, autorizzati all’entrata nell’Unione europea rappresenti un rischio per la salute dei cittadini dell’UE a causa della presenza di SARS-CoV-2 in Cina.
4. E’ possibile importare prodotti alimentari dalla Cina?
Come per le importazioni di animali e prodotti di origine animale, a causa della situazione sanitaria degli animali in Cina, solo pochi prodotti alimentari di origine animale sono autorizzati per l’importazione nell’UE dalla Cina, a condizione che soddisfino rigorosi requisiti sanitari e siano stati sottoposti a controlli. Per gli stessi motivi, i viaggiatori che entrano nel territorio doganale dell’UE non sono autorizzati a trasportare nel bagaglio carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti lattiero-caseari.

Ultimissime del 24/2/2020 ore 18

La situazione in Italia (24 febbraio, ore 18.00)

Conferenza stampa del Capo della protezione civile Angelo Borrelli alle ore 18 del 24 febbraio:

  • 229 persone colpite da Covid-19
    • 222 positivi
    • 6 deceduti
    • 1 dimesso (guarito)

Le 229 persone contagiatesono così suddivise per Regione:

  • 172 Lombardia
  • 33 Veneto
  • 18 Emila Romagna
  • 3 Piemonte
  • 3 Lazio (si tratta di due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani dal 30 gennaio 2020 e del ricercatore dimesso)

Delle 222 persone in osservazione e trattamento:

  • 94 in isolamento domiciliare
  • 101 ricoverati
  • 27 terapia intensiva

I primi casi in Italia

I primi due casi di Coronavirus in Italia, una coppia di turisti cinesi, sono stati confermati il 30 gennaio dall’Istituto Spallanzani, dove sono ricoverati in isolamento dal 29 gennaio. Il 13 febbraio è stata dimessa la comitiva di turisti cinesi, da 14 giorni in osservazione presso lo Spallanzani, che era stata in contatto con la coppia di connazionali, risultata positiva al test coronavirus.

Il terzo caso di coronavirus confermato nel nostro Paese, primo in un italiano, è stato confermato il 6 febbraio dall’Istituto superiore di sanità. Riguarda uno dei 56 connazionali fatti rientrare da Wuhan e sottoposti a quarantena nella citta militare della Cecchignola. E’ stato trasferito allo Spallanzani in isolamento.

L’Istituto Spallanzani (INMI) rende noto un bollettino medico alle ore 12 circa di ogni giorno sulle condizioni di salute dei pazienti ricoverati e sui test dei contatti monitorati.

Sorveglianza e controlli  

Nel nostro Paese è attiva una rete di sorveglianza sul nuovo coronavirus e sono stati attivati controlli e screening sotto il coordinamento della task force ministeriale.

L’Italia ha bloccato il 30 gennaio con un’Ordinanza del ministro della Salute tutti i voli da e per la Cina per 90 giorni, oltre a quelli provenienti da Wuhan, già sospesi dalle autorità cinesi.

Il Governo italiano ha dichiarato il 31 gennaio lo Stato di emergenza, stanziato i primi fondi e nominato Commissario straordinario per l’emergenza il Capo della protezione civile Angelo Borrelli.

Il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge con misure per il divieto di accesso e allontanamento nei comuni dove sono presenti focolai e la sospensione di manifestazioni ed eventi.

Vedi anche:


La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. La Lombardia e il Veneto hanno attivato punti di contatto aggiuntivi dove si possono segnalare problemi di salute ma anche chiedere semplici informazioni. Per far fronte alle numerose richieste di informazioni è necessario contattare anche questi numeri soltanto se necessario.

Lombardia 

Ecco le indicazioni della Regione Lombardia:

  • I cittadini che risiedono nei Comuni lombardi indicati nell’ordinanza del 21 febbraio e hanno sintomi influenzali non devono recarsi in pronto soccorso ma chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 
  • Oppure chiamare il 112 o per informazioni generali il numero 1500.

Per altre info vai al sito della Regione Lombardia

Veneto 

Ecco le indicazioni della Regione Veneto:

  • Le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale; devono rivolgersi al numero verde 800.46.23.40.
  • In caso di dubbi o sospetti chiamate il 1500, in caso di sintomi non andate in ospedale ma chiamate il 118!
  • Seguire costantemente i canali social regionali https://www.facebook.com/RegionedelVeneto e https://twitter.com/RegioneVeneto

Per altre info vai al sito della Regione Veneto.

La collaborazione dei cittadini è fondamentale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.


E per tutti: lavarsi le mani molto attentamente e spesso

 


Ultimissime del 23/2/2020


Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.

Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure sono inclusi, tra l’altro:

  • il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
  • la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
  • la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
  • la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
  • la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
  • la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
  • la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Data di pubblicazione: 23 febbraio 2020