Il tempo delle vacanze è un periodo che dovrebbe sempre essere di tranquillità, relax e divertimento e che dovrebbe aiutare a rigenerarsi dalla vita frenetica di tutti i giorni. Può capitare, invece, che non sempre tutto sia perfetto: ecco alcuni consigli per affrontare piccoli o grandi inconvenienti di una vacanza “differente” da come era stata prospettata in fase di prenotazione
Il danno da vacanza rovinata è il danno arrecato al viaggiatore dalle difficoltà non previste che si trova a dover sopportare e che non permettono di godere a pieno della stessa a causa del comportamento altrui. E’ un danno di natura non patrimoniale (inteso come disagio psico-fisico) , in quanto derivante dallo stress o dal disagio per non essersi potuti svagare o di aver perso un’occasione irripetibile. Ad esempio, una vacanza prenotata presso una struttura, che per una serie di motivi è differente dalle aspettative (es. cibo pessimo, servizi scadenti, camere sporche, posto differente da quello prospettato), oppure una prenotazione di un pacchetto turistico che non si svolge come previsto, la cancellazione inaspettata del volo, la perdita dei bagagli, la struttura alberghiera non all’altezza delle aspettative. Tutto ciò crea disagi, stress e frustrazioni, fino a compromettere sia la buona riuscita della vacanza stessa, sia il benessere del turista.
La vacanza deve svolgersi esattamente come descritto in fase di prenotazione (sia che avvenga tramite agenzia viaggi, sia tramite prenotazione diretta alla struttura ricettiva ). Ogni modificazione in senso peggiorativo da quella prospettata può dare diritto al risarcimento. L’art. 46 del codice del Turismo riconosce l’esplicita risarcibilità del danno da vacanza rovinata, nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni non siano di scarsa importanza, a norma dell’art. 1455 c.c. (“nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”) ed è correlato al tempo perso, all’irripetibilità dell’occasione perduta, allo stress e alla delusione subiti a causa della vacanza rovinata.
Il risarcimento può riguardare sia il danno patrimoniale (es. il costo pagato per la vacanza che poi si è rivelata di livello inferiore) sia il danno non patrimoniale (es. la situazione di stress causata dalla mancata riuscita della vacanza). Inoltre, in aggiunta al risarcimento del danno e indipendentemente da esso, è possibile anche chiedere la risoluzione del contratto.
Tra le cause più comuni di vacanza rovinata ci sono:
- Servizi di scarsa qualità: strutture alberghiere che non rispettano gli standard promessi o pubblicizzati, come stanze sporche, cibo di scarsa qualità, servizi inesistenti oppure localizzazioni geografiche diverse da quanto affermato (ad esempio, situate in luoghi remoti rispetto ai punti di attrattiva turistica)
- Problemi relativi al viaggio di andata e/o ritorno: ritardi significativi, cancellazioni di voli o perdita di bagagli che compromettono l’intera esperienza di viaggio
- Mancanza di sicurezza per il viaggiatore: situazioni di pericolo non segnalate o emergenze mal gestite, come malattie o incidenti durante la vacanza
- Organizzazione carente: errori nella prenotazione della struttura alberghiera o nella programmazione delle attività, con tour ed escursioni inesistenti oppure che non rispettano quanto descritto nel pacchetto acquistato.
Come gestire il danno da vacanza rovinata
Come prima cosa è necessario raccogliere tutte le prove utili al caso (foto, video, testimonianze dei compagni di viaggio) utili a provare l’inadempimento del fornitore del servizio. Bisogna poi mandare una comunicazione esponendo quanto successo all’organizzatore e/o all’agenzia viaggi tramite email.
Nel caso in cui non si ottenga risposta, si hanno poi 10 giorni lavorativi di tempo dal rientro per presentare un reclamo formale con richiesta di risarcimento inviando una PEC o una raccomandata a/r all’agenzia di viaggi o al B&B e, per conoscenza, all’Unione Nazionale Consumatori allegando anche in questo caso foto e video . La raccomandata o la PEC devono essere precise nel dettagliare i disservizi riscontrati e sulla sostanziale differenza tra ciò che era stato prospettato in fase di prenotazione e ciò che poi si è rivelata la vacanza. Qualora un primo reclamo non sortisca l’effetto sperato, l’azione legale sarà sempre possibile intentando un tentativo di mediazione che per costi e tempi appare preferibile prima di intentare un vero e proprio giudizio avanti al Giudice di Pace.
Il danno da vacanza rovinata, ai sensi del già citato articolo 46 del codice del Turismo, “si prescrive in tre anni; per i danni diversi da quelli alla persona (es. spese aggiuntive per i disservizi subiti) l’azione si prescrive nel termine di un anno dal rientro.
Come viene quantificato il danno da vacanza rovinata
La quantificazione del danno effettuata dal giudice è quella in via equitativa (vale a dire secondo equità) operata senza applicare norme di diritto specifiche. Il giudice dovrà far uso del suo prudente apprezzamento, anche applicando criteri presuntivi.
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