La difficile gestione delle case di riposo e delle Rsa: cosa esige la legge

Pubblicato il 24 Aprile 2020 in , , da Daniela Sanna
Caregiver familiare

Comprendere le differenze tra casa di riposo, casa di cura e residenza sanitaria assistenziale serve per capire quali siano le responsabilità e i doveri di ognuna ed evitare o riconoscere subito quando c’è negligenza in casa di riposo

“Il vecchietto dove lo metto”, cantava lustri fa Domenico Modugno. Ci si scherzava sopra, ma ora con il covid19 che dicono abbia prediletto soprattutto gli over 70 anni con patologie, di cantare non si ha più tanta voglia. E del resto i diversi fatti di cronaca venuti alla ribalta quando ancora il corona virus non esisteva hanno visto troppo spesso le case di riposo al centro di indagini giudiziarie. Anziani vittime di soprusi, violenze, maltrattamento o peggio lasciati a loro stessi nonostante le elevate rette che spesso vengono pagate mensilmente. Ma quali sono i compiti di queste strutture? In altre parole: una volta ricoverato quale sarà l’assistenza riservata all’anziano? Il personale si limiterà ad aiutarlo solamente quando ne ha più bisogno (ad esempio, per lavarsi oppure alzarsi dal letto), o dovrà assisterlo anche dal punto di vista medico?

Ebbene, la risposta dipende dal tipo di struttura presso cui la persona anziana viene ricoverata: esistono case di riposo presso cui lavora anche personale sanitario, in grado quindi di prestare assistenza anche per ciò che riguarda la salute; in altre strutture, invece, i servizi si limitano a prestare un semplice aiuto meno qualificato, finalizzato al sostegno negli atti in cui l’ospite ha maggiori difficoltà (tipo l’igiene personale).
Comprendere la differenza tra casa di riposo, casa di cura e residenza sanitaria assistenziale servirà per capire quali siano le responsabilità di ognuna.

La Casa di Riposo è un luogo dove una persona anziana può vivere, a tempo determinato o indeterminato, pagando una retta mensile e beneficiando anche di una blanda assistenza sanitaria. La casa di riposo accoglie Ospiti almeno parzialmente autosufficienti, che abbiano bisogno di un’assistenza non continua e abbiano voglia di trascorrere il tempo con altre persone. In queste strutture il personale medico non è presente 24 ore su 24, ma si può contare sulla costante presenza del personale infermieristico; in queste strutture, infatti, è garantita l’assistenza tutelare e infermieristica, così come l’eventuale somministrazione di farmaci.

Una delle caratteristiche delle Case di Riposo è indubbiamente l’attenzione alla socialità; in queste strutture sono spesso presenti aree comuni in cui trascorrere il tempo in compagnia, stimolando l’intelletto e la creatività degli Ospiti. Vengono organizzate attività ricreative, ludiche o culturali, come gruppi di lettura, gite, balli e giochi.
Per ciò che riguarda le sistemazioni gli Ospiti della Casa di Riposo possono alloggiare in camere doppie o singole fornite di servizi o appartamenti, così da poter essere indipendenti e avere sempre a propria disposizione le aree comuni. La gestione della Casa di Riposo può essere privata (con pagamento a carico totale o parziale dell’Ospite) o pubblica, accedendo tramite la richiesta presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune. In alcuni casi, la casa di riposo può essere convenzionata: ciò significa che si può accedere solamente dietro regolare domanda all’esito della graduatoria che verrà formata. Nelle strutture pubbliche o convenzionate, l’ospite paga la retta in base al proprio reddito.

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), invece, sono strutture socio-sanitarie dedicate ad Anziani non autosufficienti, che necessitano di assistenza medica, infermieristica o riabilitativa, generica o specializzata. Anche nelle Rsa sono previste attività ricreative da parte di animatori, ma ciò che differenzia la RSA dalla Casa di Riposo è la costante presenza medica e infermieristica, oltre che un aiuto continuativo per garantire lo svolgimento delle attività quotidiane, come per l’igiene personale proprio perché, come detto, gli Ospiti della Rsa non sono autosufficienti: è prevista, infatti, la presenza di un medico 24 ore su 24, un terapista ogni 40 Ospiti e un infermiere ogni 5.
Per quanto riguarda la retta, nel caso l’Rsa sia privata, il pagamento è totalmente a carico dell’Ospite o dei familiare; nel caso di struttura pubblica, è possibile concordare l’accesso con l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune.

Le Case di Cura, infine, è un luogo pensato per coloro che hanno bisogno di cure e trattamenti, per un periodo di tempo limitato, solitamente di un mese al massimo. La casa di cura insomma è adatta per coloro che devono intraprendere un percorso di riabilitazione, a seguito di un incidente, di un infortunio, di una malattia oppure di un intervento chirurgico.
La casa di cura è adatta anche per coloro che per un periodo di tempo limitato, e a seguito di eventi come quelli sopra elencati, hanno bisogno di essere seguiti da personale medico specializzato 24 ore su 24, un tipo di assistenza questa che non potrebbero ottenere tra le quattro mura domestiche alla fine della loro degenza ospedaliera.
Anche nelle Case di Cura è possibile giovare di attività ricreative e di momenti di condivisione con altri Ospiti. In queste strutture gli Anziani possono contare su personale sanitario specializzato e su operatori socio-sanitari. Trattandosi di residenze sempre private, il pagamento delle Case di Cura è sempre a carico dell’Ospite o dei familiari.

Come intervenire se qualcosa non va

Se decidiamo di fare causa contro una di queste strutture è perché ci siamo resi conto che qualcosa non ha funzionato nella gestione del nostro caro ed è stato commesso un errore o peggio ai suoi danni sono state riscontrare condotte illecite. Nel nostro ordinamento giuridico sono due le categorie principali di responsabilità: la responsabilità civile e la responsabilità penale.
Quale differenza esiste tra le due? Come sappiamo l’illecito civile e l’illecito penale hanno finalità distinte. Il primo è perseguito dall’ordinamento con l’intento di riparare interamente il danno subito da interessi privati, il secondo individua violazioni dell’ordine di gravità da richiedere misure statali dirette a punire  il colpevole.
L’illecito civile ha come conseguenza le sanzioni civili (risarcimento, restituzioni), il reato è il torto sanzionato con la pena. Senza addentrarci in concetti troppo giuridici, bisogna preliminarmente affermare che la responsabilità civile si può suddividere a sua volta in due tipologie:
La responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), che è quella che sorge in capo alle parti stipulanti un contratto, un negozio giuridico (artt. 1321 e ss. c.c.); nello specifico essa concerne le obbligazioni, ossia i diritti e gli obblighi che sorgono in capo alle parti contrattuali
La responsabilità extracontrattuale da atto illecito ex art. 2043 c.c. che dice che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; ciò significa che qualunque fatto volontario o commesso con negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) oppure per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini (colpa specifica) cha causi ad altri un ingiusto danno, rende responsabile colui che lo ha commesso al risarcimento del danno.

Responsabilità civile e/o penale?

Ecco che quindi nel caso di causa civile nei confronti di una struttura per anziani bisognerà provare la responsabilità (di tipo contrattuale) in capo all’intera struttura, tenuta, in ragione del pagamento periodico del canone o della retta, ad assistere la persona anziana, offrendole le adeguate cure. Nel caso si tratti di una casa di riposo, la responsabilità riguarderà essenzialmente l’assistenza al di fuori dell’ambito sanitario. Così, ad esempio, si potrà fare causa se il personale non assiste adeguatamente l’ospite nella cura dell’igiene personale o se viene causata la caduta dell’ospite per incompetenza o negligenza.
Nel caso si tratti di una casa di cura o di una RSA, la responsabilità riguarderà anche (e soprattutto) l’assistenza sanitaria. È evidente che queste strutture risponderanno anche nel caso in cui all’anziano vengano somministrati farmaci sbagliati, oppure non gli vengano somministrati affatto.

Diversa è la Responsabilità penale che si occupa di determinate azioni od omissioni che configurano nel nostro codice penale un fatto di reato, e più specificatamente un delitto o una contravvenzione; da ciò si evince la tipicità dell’illecito penale, soggetto al principio di legalità, secondo il quale, nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (ex art. 1 c.p.).
La responsabilità penale ha una peculiarità definita dall’art. 27 costituzione, ossia è personale: significa che per la commissione di una fattispecie di reato, di un delitto o di una contravvenzione, è responsabile solo il soggetto agente, colui che ha commesso personalmente il fatto antigiuridico.
I reati che il personale di una casa di riposo o di cura può commettere tra le mura della struttura assistenziale sono molteplici:
percosse e lesioni personali, se contro gli ospiti viene utilizzata violenza fisica o psicologica in grado di causare una sensazione di dolore oppure una vera e propria malattia;
abbandono di persone incapaci, se alla persona bisognosa di cure non viene fornita la giusta assistenza. Pensa a chi abbia bisogno di farmaci e questi gli vengano negati;
violenza privata, se alla vittima viene impedito di fare qualcosa che vorrebbe oppure, al contrario, viene costretta a fare qualcosa che non vorrebbe. Pensa alla persona anziana a cui viene impedito di uscire dalla camera o di alzarsi dal letto; maltrattamenti, se le violenze, psichiche o fisiche, si ripetono sistematicamente nel tempo; sequestro di persona, se la vittima viene privata della libertà per un periodo di tempo apprezzabile. È il caso di chi venga chiuso nella propria camera per un giorno intero.

Ecco allora che la causa penale che intraprenderemo sarà rivolta solo ad alcune persone e non a tutta la struttura.  Preciso però che una sentenza della Corte di Cassazione, afferma che mentre il gestore della casa di riposo è colpevole del delitto di abbandono di persona incapace seguito da morte perché la sua condotta, insieme alla patologia della vittima, è concausa della morte di quest’ultima, la proprietaria della casa di riposo, è invece responsabile solo se è a conoscenza della qualità delle cure prestate.

La vittima di questi delitti (oppure il familiare, se la persona offesa non riesce a provvedere da sola) può denunciare i reati sopra menzionati e chiedere l’intervento delle autorità. In genere, quando la polizia o i carabinieri ricevono una segnalazione del genere, provvedono ad installare segretamente delle telecamere all’interno della struttura incriminata, in modo tale da avere la prova incontrovertibile degli abusi. La vittima potrà poi costituirsi parte civile nel procedimento penale intentato contro i responsabili, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patiti all’interno di quel processo o instaurare un procedimento civile.