Abuso edilizio: risponde il proprietario

In caso di abuso edilizio a risponderne è il proprietario quiescente, anche se il colpevole è il locatario, a meno che non dimostri di essersi attivato direttamente per eliminare l’abuso, lo ha chiarito la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3897/2015. In sostanza per gli abusi edilizi è il proprietario dell’immobile a dover dimostrare di essere estraneo ed incolpevole rispetto agli abusi edilizi commessi dal locatario, nonché di aver tenuto un comportamento attivo nei confronti del conduttore autore dell’illecito edilizio con diffide, o altre iniziative di carattere ultimativo come la risoluzione contrattuale.

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“Un comportamento meramente passivo di adesione alle iniziative comunali, con mere dichiarazioni o affermazioni solo di dissociazione o manifestazioni di intenti, senza alcuna attività materiale o almeno giuridica di attivazione diretta ad eliminare l’abuso (per esempio, risoluzione giudiziaria per inadempimento, diffida ad eliminare l’abuso, attività di ripristino, a maggior ragione se l’ordine non viene contestato), non sono sufficienti a dimostrare l’estraneità del proprietario, in quanto, altrimenti, la tutela degli abusi rimarrebbe inefficace (così, tra varie, Cons, Stato, VI, 4 maggio 2015, n.2211)”.

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Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR rigettando definitivamente l’appello presentato dai proprietari di un immobile affittato a una società che, in contrasto con le prescrizioni del regolamento edilizio comunale, aveva installato al suo interno macchinette video-lottery per il gioco d’azzardo. Il servizio edilizia del Comune di Reggio aveva intimato l’acquisizione gratuita dell’intero immobile al patrimonio comunale, nel caso in cui non si fosse provveduto alla regolarizzazione della situazione rispetto alla legge vigente.

 

redazione grey-panthers:
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