Web tax dal 2019, ecco come funzionerà

Pubblicato il 5 Gennaio 2018 in , da redazione grey-panthers
E-commerce

Un’imposta fissa del 6% sulle transazioni di servizi digitali, dalla quale sono esclusi contribuenti minimi e imprese agricole, con un credito d’imposta che evita la doppia tassazione per le imprese residenti, che quindi pagano le tasse in Italia: è la web tax approvata dalla commissione Bilancio del Senato nell’ambito della Legge di Bilancio 2019. Due precisazioni importanti: non riguarda l’e-commerce verso il consumatore, ma solo le transazioni fra imprese e con la pubblica amministrazione. Per l’operatività, bisogna attendere i decreti attuativi. Il testo della norma è lungo e articolato definisce il perimetro di applicazione, il modo in cui viene effettuato il prelievo (versamento diretto dell’impresa che vende la prestazione, oppure del suo intermediario in Italia), il concetto di stabile organizzazione. Vediamo tutto.

L’emendamento istituisce “l’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici”, rese nei confronti di stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato ma anche di soggetti residenti che svolgono la funzione di sostituti d’imposta.

I servizi effettuati attraverso mezzi elettronici sono “quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. Importante: la tassa è dovuta indipendentemente dal luogo in cui viene conclusa la transazione. L’aliquota del 6% si calcola sul prezzo della transazione al netto dell’IVA. Il versamento, come detto a carico di chi vende la prestazione, avviene nei “modi e nei termini previsti per il versamento delle imposte dei redditi” oppure, nel caso di soggetti senza stabile organizzazione in Italia, attraverso un intermediario finanziario abilitato.

Per le imprese che pagano le tasse in Italia, è previsto un credito d’imposta pari all’imposta versata, utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi. Nel caso in cui ci sia un’eccedenza, si può utilizzare esclusivamente in compensazione per il pagamento di imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, IRAP, addizionale regionale IRPEF, contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensazione viene effettuata tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Non si applica il massimale sui crediti d’imposta e contributivi utilizzabile in compensazione (700mila euro).

L’imposta entra in vigore l’anno successivo a quello della pubblicazione del decreto ministeriale attuativo, previsto entro il 30 aprile 2018, che dovrà fissare il perimetro delle prestazioni di servizi a cui si applica la web tax. Sarà invece un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a fissare gli adempimenti dichiarativi. Gli acquirenti delle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici dovranno segnalare le prestazioni medesime all’Amministrazione finanziaria, tramite una procedura che verrà fissata dal uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La legge prevede anche dettagli sul concetto di stabile organizzazione in Italia, e fissa regole per il pagamento della web tax da parte invece delle imprese che non hanno la stabile organizzazione nel Paese. Quando un’impresa non residente e senza stabile organizzazione in Italia effettua nel corso di un semestre un numero complessivo di operazioni superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1 milione 500mila euro, viene automaticamente sottoposto a verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, che invia una specifica comunicazione entro 30 giorni dal superamento della soglia per accertare, tramite contraddittorio, la qualificazione dell’attività rilevata. La verifica può avvenire tramite diritto di interpello per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, oppure nel caso di imprese internazionali tramite accordi preventivi, che vincolano le parti per il periodo di imposta in corso e per i quattro successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti e risultanti dagli accordi.