Pensioni minime e maggiorazioni 2012

Pubblicato il 17 Aprile 2012 in , da redazione grey-panthers
Già nel 2009  era stato stabilito che, ai fini delle prestazioni collegate al reddito, si doveva tenere conto unicamente del reddito conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente.

Da giugno 2010, dunque, con la legge 122/2010 è stata stabilita la seguente nuova applicazione:

  • nel caso di concessione per la prima volta della prestazione i redditi da utilizzare sono quelli presenti nell’anno in corso, così anche i limiti di redditi da prendere a base;
  • se si tratta invece di una prestazione già concessa in precedenza i redditi da sottoporre a verifica sono quelli riferiti all’anno in corso e all’anno precedente, mentre i limiti di reddito sono quelli dell’anno in corso.
Nel 2012, per esempio, per i già pensionati sul modello RED – che gli stessi debbono inoltrare tramite il CAF entro il 30 giugno prossimo – va riportato il reddito del 2011 (redditi diversi) e il presunto 2012  sulla cui base viene confermato, ridotto o aumentato l’importo di pensione spettante.

Il calcolo della pensione minima
Per capire adesso con quale criterio viene attribuita l’integrazione dobbiamo ricordare anzitutto che l’Inps calcola la pensione sulla base dei versamenti effettuati. Ma se l’importo risulta inferiore al minimo di legge (480,53 euro al mese nel 2012) aggiunge la differenza, cioè una integrazione a totale carico dello Stato.
Attenzione però: l’integrazione, che un tempo veniva concessa a chiunque avesse maturato il diritto a pensione, oggi è strettamente legata ai redditi personali, per chi vive da solo e a quelli della coppia, per chi è coniugato.

La legge fissa determinati limiti di reddito che, come si è detto,  vengono aggiornati di anno in anno in base al tasso di inflazione (costo della vita pari al 2,6% per il 2012).

E anche chi non li supera non è detto che riceva come integrazione la differenza tra la pensione maturata e il trattamento minimo. A seconda del reddito dichiarato può essere assegnata la misura intera o ridotta.
Per chiarire meglio vediamo intanto come si presenta la situazione per i pensionati che vivono da soli.
Nel 2012 possono contare sul trattamento minimo di 480,53 euro mensili se il loro reddito annuo non supera 6.246,89 euro.

Se il reddito extra pensione si colloca tra 6.246,89 euro e 12.493,78 euro  l’integrazione spetta in misura ridotta, pari alla differenza tra quest’ultimo importo e il reddito conseguito.
Per rendere meglio il concetto è bene fare l’esempio di un pensionato che ha maturato con i soli contributi una pensione di 200 euro al mese e possiede altri redditi (case, altre pensioni ecc..) per 9.000 euro l’anno. In questo caso l’integrazione è di 268,75 euro (12.493,78 – 9.000 : 13) per cui la pensione sarà di  468,75 euro al mese, inferiore quindi al trattamento minimo.

I redditi personali  e della coppia
Il discorso diventa più complicato per le persone coniugate che devono superare in pratica un doppio sbarramento: quello del reddito personale che deve restare nei limiti sopra indicati e quello della coppia.
Quest’anno la situazione si presenta in questi termini:
1)    reddito personale che non supera 6.246,89 euro e reddito della coppia non oltre 18.740,67 euro; in questo caso al pensionato spetta l’integrazione intera e viene quindi garantito il trattamento minimo di 480,53 euro al mese.
2)    reddito personale compreso tra 6.246,89 e 12.443,78 e reddito della coppia compreso tra 18.740,67 e 24.987,56. In questo caso l’integrazione spetta in misura ridotta.
La legge stabilisce che l’importo spettante è quello minore risultante dal doppio confronto tra il limite massimo di reddito personale (12.493,78) e quello effettivamente posseduto e tra il limite di reddito della coppia (24.987,56) e quello conseguito.

Nella tabella A che si riporta sono sintetizzati i requisiti per ottenere l’integrazione.

Le maggiorazioni sociali
Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.
La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. La quota aggiuntiva è di 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni, di 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni.
Dai 70 anni in su l’integrazione è di 136,44 euro. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi  versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.

Nel 2012 le maggiorazioni sono subordinate al non superamento dei limiti di reddito riportati nella tab. B.

Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione.

Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (429,00 euro mensili nel 2012).

Quali redditi
Sia  per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, e’ il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.

Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali.
In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:
–    la casa di abitazione;
–    le pensioni di guerra;
–    l’assegno di accompagno;
–    i trattamenti di famiglia;
–    i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere  di continuità.

E’ opportuno, comunque, data la particolare applicazione normativa, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più Enasco che, gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.

 di Gianni Tel, 50&Più
www.50epiu.it