Congedi straordinari Coronavirus: la guida INPS

Pubblicato il 24 Marzo 2020 in , da redazione grey-panthers

I dipendenti possono già presentare la domanda di congedo parentale straordinario previsto dal decreto Coronavirus. Per autonomi e iscritti alla gestione separata, invece, procedure disponibili entro fine marzo: lo comunica l’INPS in relazione alle novità sui congedi parentali straordinari e i permessi legge 104 previsti dal decreto Cura Italia per l’emergenza Coronavirus.

Congedo parentale straordinario dipendenti

Il congedo straordinario spetta fino ai 12 anni di vita del figlio, senza limiti di età nel caso di handicap grave. Retribuito al 50%, si applica anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori. Spetta solo se l’altro genitore non è titolare di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore. E’ previsto dall’articolo 23 del dl 18/2020, può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato. Possono utilizzare il congedo anche i lavoratori del privato con figli dai 12 ai 16 anni, ma in questo caso non è prevista alcuna retribuzione, e la domanda si presenta esclusivamente al datore di lavoro (non all’INPS).
Quello straordinario, è aggiuntivo rispetto al normale congedo parentale, possono quindi chiederlo anche i genitori che hanno già utilizzato interamente il periodo ordinario (10 mesi in totale, che salgono a 11 se il padre usa il congedo parentale per almeno tre mesi).

Decorrenza e durata congedo

Nella guida INPS si legge:
“Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
Significa che il congedo deve iniziare entro il 3 aprile e che, anche in presenza di più figli, resta comunque di 15 giorni complessivi.

=> Niente congedo con l’altro genitore a casa

Cumulabilità congedi

E’ possibile cumulare il congedo parentale straordinario con quello per figli con disabilità grave. A questo proposito, ricordiamo che viene aumentato di 12 giorni (fra marzo e aprile) il permesso retribuito spettante ai lavoratori che assistono un parente con handicap grave spettante in base alla legge 104. In alternativa al congedo parentale, si può chiedere un bonus baby sitting di 600 euro. Pertanto, i due strumenti non sono cumulabili e i genitori che chiedono il bonus baby sitting non hanno diritto al congedo parentale straordinario.
Quelle appena esposte sono regole generali, valide per tutti gli aventi diritto (lavoratori dipendenti, collaboratori in gestione separata, autonomi iscritti alle gestioni INPS). Ci sono poi modalità di domanda e chiarimenti specifici.

=> Congedo speciale e bonus baby sitter: requisiti e regole

 

Domanda

La procedura per i lavori dipendenti è già attiva (è la stessa prevista per il congedo parentale), all’INPS sono già arrivate circa 100mila domande. Attenzione: i genitori che erano in congedo parentale ordinario, non devono presentare una nuova domanda. L’INPS provvede automaticamente a convertire d’ufficio il periodo in congedo parentale straordinario. Stesso discorso per i lavoratori che stavano già utilizzando un congedo per un figlio con handicap grave.
L’unico caso in cui c’è una nuova procedura di domanda (disponibile entro fine marzo), è quello dei genitori di figli con handicap grave che hanno più di 12 anni. Potranno presentare la domanda con data retroattiva, a partire dallo scorso 5 marzo.
Infine, i dipendenti pubblici, per i quali il congedo è regolamentato dall‘articolo 25 del decreto Cura Italia, non presentano domanda all’INPS ma direttamente all’amministrazione da cui dipendono.

Congedo lavoratori in gestione separata

Qui il riferimento normativo è il comma 3 dell’articolo 23 del decreto Cura Italia. La domanda si presenta all’INPS. Possono già presentarla i genitori di figli con meno di 3 anni, utilizzando le procedure già in uso. Sarà invece disponibile entro fine marzo la nuova procedura per i genitori di figli fra i 3 e i 12 anni. Le regole di fondo sono le stesse previste per i lavoratori dipendenti: congedo di 15 giorni, fino ai 12 anni di età del figlio, retribuito al 50%. Il calcolo si effettua nel seguente modo: per ogni giorno indennizzabile, il 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.

Importante: per avere diritto a questo congedo straordinario, non è previsto nessun requisito minimo contributivo.
Anche in questo caso, se il figlio ha un handicap grave i genitori hanno diritto al congedo senza limite di età, la domanda sarà disponibile entro la fine di marzo e potrà essere presentata con effetto retroattivo (sempre a partire dal 5 marzo scorso).
Attenzione: contrariamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, non c’è la possibilità di trasformare in congedo straordinario da Coronavirus i congedi parentali eventualmente in corso.

Gestione lavoratori autonomi INPS

Anche qui, il diritto al congedo straordinario è previsto dal comma 3 dell’articolo 23, secondo periodo. L’indennità è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Il congedo è sempre per i figli fino a 12 anni, mentre non c’è il limite di età per i figli portatori di handicap grave. Per avere diritto a questo congedo, non è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva. I genitori di figli minori di un anno possono già presentare domanda utilizzando la procedura già in uso, per gli altri il sistema sarà pronto entro fine marzo. Resta possibile presentare la domanda retroattivamente a partire dal 5 marzo.
Per coloro che sono già in congedo parentale, vale la stessa regola prevista per la gestione separata: non si possono convertire questi periodi in congedo strarodinario.

Permessi legge 104

Sono i permessi di tre giorni al mese a disposizione dei caregiver previsti dalla legge 104/1992 (articolo 33, comma 3). Riguardano i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato. Il dl Cura Italia aggiunge 12 giorni utilizzabili fra marzo e aprile. Quindi, in tutto le giornate utilizzabili fra marzo e aprile diventano 18 (3 in marzo + 3 in aprile, + i 12 giorni previsti dal nuovo decreto). Il riferimento preciso è l’articolo 24 del dl 18/2020.
Attenzione: i lavoratori che hanno già chiesto e ottenuto provvedimenti di autorizzazione a questi permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non devono presentare una nuova domanda. Possono già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
I lavoratori che invece non hanno chiesto questi permessi per i mesi di marzo e aprilo, possono presentare domanda con le consuete modalità. Il provvedimento di autorizzazione INPS è valido anche per i 12 giorni aggiuntivi.
I permessi della legge 104 sono pagati dal datore di lavoro. Ci sono categorie di lavoratori per i quali è invece previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS: lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato. Per questi lavoratori valgono le regole sopra esposta: devono presentare una nuova domanda solo se non hanno già presentato richiesta per i mesi di marzo e aprile.
Infine, l’INPS ricorda che i dipendenti pubblici non presentano domanda all’INPS, ma direttamente all’amministrazione di appartenenza.