Energia: dal 2017 meno stime e più puntualità per fatture-bollette

Pubblicato il 5 Agosto 2016 in , da redazione grey-panthers

Dal gennaio 2017 bollette con meno stime e sempre più consumi effettivi, grazie sia a tentativi di lettura più frequenti, con la registrazione di quelli non andati a buon fine, sia a nuove misure per la diffusione dell’autolettura; obbligo di emissione della bolletta entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato (o altro termine indicato nel contratto di mercato libero), pena indennizzi automatici crescenti a favore dei clienti fino a 60 euro. Nuove regole per la riduzione delle fatture miste (cioè con letture effettive e stimate insieme), rateizzazione obbligatoria per il venditore – anche nel mercato libero – nei casi di importi anomali o di mancato rispetto della periodicità di fatturazione. Sono alcune tra le principali novità approvate dall’Autorità in tema di fatturazione di periodo (delibera 463/2016/R/com ), valide per tutti i clienti domestici e piccoli consumatori del settore elettrico e gas, con l’obiettivo di migliorare il processo di fatturazione, rendendolo sempre più coerente ai reali consumi. Le nuove garanzie saranno valide per i regimi di tutela, per la Tutela SIMILE e per il mercato libero (in questo caso con alcune possibilità di deroga) e si sommano agli interventi già approvati dall’Autorità per la fatturazione di chiusura (delibera 100/2016/R/com), entrati in vigore lo scorso giugno, ora ricompresi nel Testo Integrato in materia di Fatturazione (TIF). Le nuove regole in tema di fatturazione inoltre rappresentano il primo passo delle condizioni contrattuali standard che saranno parte integrante e non modificabile della futura offerta standard, differenziata solo nel livello di prezzo, che i venditori del mercato libero dovranno includere obbligatoriamente nel paniere delle proprie offerte, e che sarà definita con un prossimo documento di consultazione.

Nel dettaglio, le nuove regole di fatturazione prevedono un ordine nell’utilizzo delle diverse tipologie di dati di misura da parte del venditore, che dovrà fatturare utilizzando prima i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e le autoletture comunicate dal cliente validate dal distributore, quindi le letture stimate dallo stesso venditore sulla base dei consumi storici del cliente, riducendo al minimo lo scostamento con i consumi effettivi, o le stime messe a disposizione dal distributore. Per limitare i casi di fatture basate su dati stimati, viene intensificato l’utilizzo dell’autolettura per entrambi i settori. Il venditore dovrà definire una finestra temporale all’interno della quale il cliente che non ha un misuratore abilitato alla telegestione o non è letto con dettaglio giornaliero potrà comunicare l’autolettura che, se non palesemente errata, dovrà essere presa in carico dal venditore e trasmessa al distributore per la validazione entro 4 giorni lavorativi. Inoltre, qualora nei confronti dei clienti che hanno misuratori abilitati alla telegestione o sono letti con dettaglio giornaliero venissero emesse fatture basate su dati stimati per due mesi consecutivi, il venditore dovrà informare il cliente della possibilità di effettuare l’autolettura; in tali casi il cliente del settore elettrico avrà diritto a un indennizzo di 10€ a carico del distributore1. Il venditore dovrà acquisire anche le autoletture pervenute attraverso un reclamo scritto o una segnalazione telefonica2. (1 Per i clienti del settore gas che hanno un misuratore accessibile, l’RQDG prevede il pagamento di un indennizzo a carico del distributore in caso di mancato rispetto della frequenza di lettura prevista dalla regolazione. 2 Quest’ultima disposizione, a differenza delle altre, entra in vigore da aprile 2017)

Per ridurre la presenza di fatture miste, nella bolletta contenente dati di misura effettivi non potranno essere presenti anche dati stimati se la periodicità di fatturazione è mensile, se non viene rispettata in generale la periodicità di fatturazione o se il dato di misura finale del periodo è un’autolettura. Il venditore poi potrà procedere al ricalcolo (conguaglio) di importi basati su stime solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi da parte del distributore o di autoletture. Viene in ogni caso previsto il divieto di fatturare consumi anticipati, cioè successivi alla data di emissione della fattura.

La fattura dovrà essere emessa non oltre 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo fatturato; superato tale termine, il venditore dovrà riconoscere al cliente automaticamente nella prima fattura utile un indennizzo, crescente da 6 a 60 euro sulla base dei giorni di ritardo3. A questi indennizzi si sommano quelli già previsti in tema di fatturazione di chiusura4. E’ stato poi ampliato l’obbligo di rateizzazione a carico dei venditori, anche nel mercato libero, ai casi di fatturazione di importi anomali e di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista. Nel mercato libero sono consentite condizioni migliorative. Per aumentare la consapevolezza del cliente circa i propri consumi è prevista poi l’intensificazione della frequenza nell’emissione delle fatture di elettricità e gas, che dovrà essere generalmente bimestrale per i piccoli consumatori, mensile per i grandi consumatori e per i punti del settore del gas naturale in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero. Si interviene poi anche sulla disciplina della misura. Viene, infatti, aumentata per i contatori monorari elettrici non telegestiti la periodicità di rilevazione dei dati di misura, rendendo obbligatorio un tentativo di lettura ogni 4 mesi (prima era uno all’anno), tentativo da reiterare nel caso sia fallito per due volte consecutive e siano assenti autoletture validate. Per entrambi i settori, elettrico e gas, le imprese di distribuzione avranno l’obbligo di registrare le cause (opportunamente codificate) dei tentativi di lettura falliti. In caso di ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura il distributore dovrà inoltre corrispondere al venditore un indennizzo automatico. Per quanto riguarda le regole descritte in materia di fatturazione, il venditore sul mercato libero potrà derogare ad alcune di esse, prevedendo ad esempio fatture più frequenti, un termine diverso di fatturazione rispetto ai 45 giorni solari stabiliti, determinando il dato di misura stimato utilizzando un criterio differente da quelli previsti, modificando quanto stabilito in tema di fatture miste (escluso il mancato rispetto della periodicità) o stabilendo un ordine diverso di priorità nell’uso dei dati di misura purché almeno una volta all’anno emetta una fattura che riporti solo i consumi reali. Offerta standard Con la stessa delibera 463/2016/R/com l’Autorità ha anche avviato il procedimento per l’adozione della regolazione in tema di offerta standard. Le nuove regole di fatturazione sono infatti un primo passo verso la stesura del corpus contrattuale standard e saranno parte integrante e non modificabile della futura offerta standard nel mercato libero di elettricità e gas, oggetto di un prossimo documento di consultazione. L’Autorità intende prevedere che ciascun venditore offra ai propri clienti un’offerta standard come strumento a disposizione della “domanda” per avviare una facile comparazione tra le stesse offerte standard, libere di concorrere solo sul prezzo, a parità di tutte le altre condizioni (offerta ceteris paribus), anche in vista della fine dei regimi di tutela prevista per il 2018 dal ddl Concorrenza. La delibera e il Testo Integrato in materia di Fatturazione (TIF) sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it. 3 6 € nel caso di un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine di emissione delle fatture; maggiorato di 2 € ogni 5 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20€ per ritardi pari o superiori a 45 giorni solari dal termine di emissione; a 40 € se il ritardo dal termine di emissione è compreso tra 46 e 90 giorni solari; a 60 € se il ritardo dal termine di emissione è superiore a 90 giorni solari. 4 L’emissione della fattura di chiusura oltre i termini previsti obbliga il venditore a riconoscere al cliente nella medesima fattura un indennizzo dai 4 euro (da 1 a 10 giorni solari di ritardo) fino a 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.