Salva Risparmiatori, ecco le regole sui risarcimenti

Pubblicato il 10 Maggio 2019 in , da redazione grey-panthers

Tutelati dal Salva Risparmiatori coloro che avevano obbligazioni subordinate o azioni delle banche colpite dal crac, a condizione che rientrino in determinati parametri di reddito o patrimonio: il DL Crescita contiene le regole per il risarcimento, che per diventare operative necessitano però di ulteriori passaggi. In particolare, servono due diversi decreti attuativi, senza i quali non possono partire le domande di rimborso.

Beneficiari

I risparmiatori possono essere persone fisiche, imprenditori individuali anche agricoli e coltivatori titolari di azioni oppure di obbligazioni subordinate alla data di messa in liquidazione della banca (Banca Etruria, Banca Marche, Casse di Risparmio di Ferrara e di Chieti). Hanno diritto al risarcimento anche i successori mortis causa (gli eredi), il coniuge o soggetto legato in unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in seguito a trasferimento di atto fra vivi.

In tutti i casi (da parte del risparmiatore o di uno degli aventi diritto al risarcimento), deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • patrimonio mobiliare sotto i 100mila euro: questo tetto può essere elevato a 200mila euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il patrimonio mobiliare è quello posseduto al 31 dicembre 2018, escludendo gli strumenti finanziari oggetto del risarcimento.
  • Reddito IRPEF inferiore a 35mila euro nel 2018.

Quindi, per riassumere, i risparmiatori titolari di azioni oppure di obbligazioni subordinate di Banca Etruria, Banca Marche, Casse di Risparmio di Ferrara e di Chieti, che abbiamo patrimonio mobiliare entro i 100mila euro (allo scorso 3 dicembre 2018) oppure reddito (sempre 2018) fino a 35mila euro, possono aspirare al risarcimento.

Non è ancora possibile presentare domanda. Bisogna attendere specifico decreto ministeriale dell’Economia con le modalità di presentazione dell’istanza e i piani di riparto delle risorse disponibili. Lo stesso provvedimento formerà anche una commissione tecnica che si occuperà di gestire il FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori): esame e ammissione delle domande, verifica delle violazioni, erogazione dell’indennizzo.

 


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