Rottamazione tasse locali, ma non per tutti

Pubblicato il 12 Maggio 2019 in , da redazione grey-panthers

Fra le misure inserite nel Decreto Crescita è stata confermata l’annunciata rottamazione delle tasse locali, che consentirà di sanare cartelle di pagamento per irregolarità IMU, TASI, TARI e quant’altro. Così come la rottamazione ter (in attesa di possibile proroga), coprirà il periodo 2000-2017 ma soltanto laddove gli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) decideranno di aderire alla sanatoria, con specifica delibera entro fine giugno (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto).

Quindi, ogni contribuente deve fare riferimento alla propria amministrazione per sapere se sarà deliberata una rottamazione dei debiti locali. C’è infatti obbligo di darne notizia sul proprio sito internet (entro 30 giorni dal provvedimento).

=> Accertamento tributi locali: regole e limiti

La misura riguarda debiti (anche fiscali) nei confronti di enti locali, con notifica dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, operata dagli stessi enti o dagli agenti della riscossione. La formulazione non esclude le violazioni al codice della strada (multe), che almeno in parte erano comunque già state inserite nella rottamazione ter. Chi aderisce pagherà interamente la somma originariamente dovuta, senza applicare interessi e sanzioni. Non è dunque un condono ma la declinazione locale della consueta formula di adesione agevolata.

Saranno i regolamenti degli enti locali a stabilire le specifiche per adesione, eventuale rateazione (in ogni caso, il pagamento deve essere ultimato entro il 30 settembre 2021), presentazione domanda e procedure, risposta dell’ente locale. Nel momento in cui il contribuente presenta la domanda vengono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi alle somme oggetto di definizione agevolata.

Il mancato rispetto delle scadenze delle rate comporta il decadimento dall’agevolazione (i versamenti effettuati costituiscono acconto sul dovuto, riprendono le attività di riscossione).

 


SCELTO PER VOI