Pensioni estere, modifiche alla tassazione agevolata

Pubblicato il 29 Giugno 2019 in , da redazione grey-panthers

L’opzione per la tassazione agevolata al 7% per coloro che percepiscono una pensione estera e si trasferiscono spostando la residenza nei micro-comuni del Sud Italia dura nove anni (e non più cinque), si può estendere ad altri redditi prodotti all’estero (non basta che siano di fonte estera) e viene eliminata la decadenza per chi paga le tasse in ritardo (purché lo faccia entro il saldo del periodo di imposta successivo): sono tutte modifiche previste dal Decreto Crescita.

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Si tratta del nuovo beneficio fiscale introdotto dalla manovra 2019, su cui è recentemente intervenuto il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio. Molto in sintesi, coloro che prendono la pensione da uno stato estero e si trasferiscono in un comune sotto i 20mila abitanti situato in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, possono scegliere di pagare le tasse in Italia, con un’aliquota del 7%, che si applica anche a eventuali altri redditi esteri.

E qui c’è la prima modifica prevista dal Decreto Crescita: la precedente formulazione consentiva di praticare questa tassazione agevolata anche ad altri redditi «percepiti da fonte estera o prodotti all’estero», adesso la prima parte di questa frase è stata abolita. Quindi, gli eventuali altri redditi devono essere prodotti all’estero: si tratta di una correzione che impedisce, ad esempio, di applicare la tassazione agevolata a redditi prodotti in Italia ma pagati da un soggetto estero.

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L’opzione si esercita direttamente in dichiarazione dei redditi (non è necessario presentare alcuna domanda) e dura nove anni (e qui, interviene la seconda modifica del decreto, perché la precedente norma prevedeva cinque periodi d’imposta).

Infine, diventano meno rigide le cause di esclusione dal regime. In caso di omesso o parziale versamento delle tasse entro i termini previsti, non scatta più la decadenza e il contribuente può rimediare pagando entro la data di scadenza del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce. Si pagano, naturalmente, interessi e sanzioni previsti per il ritardato pagamento delle tasse. Nel caso in cui entro questo termine non venga comunque saldato il tutto, gli effetti dell’opzione per la tassazione agevolata cessano automaticamente. Non solo: la revoca o la decadenza dal regime comportano l’impossibilità di esercitare nuovamente l’opzione.