Casa e Cud: detrazioni per la riqualificazione energetica.

Pubblicato il 28 Marzo 2011 in , da redazione grey-panthers

Pannelli solari, nuovi infissi, pompe di calore per il riscaldamento: le opere eseguite per migliorare il rendimento energetico del proprio immobile sono da anni tutelate da una serie di agevolazioni fiscali riconducibili alla detrazione del 55% da Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o Ires (Imposta sul Reddito delle Società). La normativa che regola l’accesso a queste agevolazioni viene modificata di anno in anno. Provvede l’Ance, una delle principali associazioni dei costruttori italiani, a pubblicare sul sito un dossier completo.

Le novità 2011

In seguito all’approvazione della legge finanziaria, le detrazioni sono estese fino a fine 2011. Ecco le novità più rilevanti:

1) La ripartizione della detrazione per le spese sostenute nel 2011 avverrà  in dieci quote annuali di pari importo (e non più in cinque quote come  per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010);

2) Le agevolazioni sono applicabili anche alle spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, che vengono considerati simili ai pannelli solari, se l’energia generata è utilizzata per la produzione di acqua calda.

I soggetti beneficiari

Il Decreto 19 febbraio 2007 ha chiarito le categorie di soggetti ammessi alla detrazione del 55%, per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti. In particolare, il beneficio spetta a:

1) Persone fisiche, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

 2) Soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Per tali soggetti, la detrazione del 55% spetta solo sugli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa. Risultano, pertanto, esclusi dai benefici fiscali gli immobili locati a terzi da parte delle imprese, sia strumentali che abitativi.

Inoltre, in relazione ad alcune tipologie di interventi agevolabili, sono state indicate alcune caratteristiche oggettive che l’edificio interessato al beneficio deve possedere:

1. per tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari, l’edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento;

2. nel caso di frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse unità, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;

3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione (in termini di sagoma e volumetria). Restano, quindi, esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’art. 10 del Decreto attuativo prevede espressamente che la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici non è cumulabile con le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi (es. detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero degli edifici abitativi). Possono però essere richiesti i titoli di efficienza energetica (come previsti dal D.M. 24/7/2004) anche per gli interventi ammessi all’incentivo. E’ preclusa la possibilità, per il contribuente, di cumulabilità con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali con gli strumenti di incentivazione di ogni natura, attivati dalla Stato per la promozione dell’efficienza energetica. Pertanto, la detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica, essendo di derivazione statale, non è più cumulabile con i contributi regionali o locali.

Come finanziare le opere di riqualificazione energetica

Chi fosse interessato a eseguire opere di riqualificazione energetica sulla propria casa, ma non avesse la liquidità sufficiente per farlo, può richiedere a una banca un mutuo per la ristrutturazione, prodotto simile a quello di acquisto. Questo mutuo può essere richiesto anche dai proprietari che volessero eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria con diritto alla detrazione del 36%.

Tutti i soggetti che intendono avvalersi del beneficio devono conservare la documentazione relativa agli interventi di riqualificazione effettuati, ossia:

– il documento di asseverazione (cioè di conformità del progetto alle norme vigenti in materia) fornito dal tecnico abilitato;

– l’attestato di qualificazione/certificazione energetica;

– la ricevuta di invio tramite internet (o mediante servizio postale, quando ammesso) dell’attestato di qualificazione/certificazione energetica;

– le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese effettivamente sostenute.

(Fonte: soldionline.it)