Nuovo Decreto, semplificazioni fiscali per Partite IVA

Pubblicato il 15 Luglio 2018 in , da redazione grey-panthers

Il pacchetto semplificazioni che riguarda le Partite IVA inserito nel Decreto Dignità risolve una serie di nodi relativi a Redditometro, Spesometro e Split Payment, andando anche incontro a una serie di richieste delle categorie. Vediamo esattamente in cosa consistono le misure inserite nel provvedimento dell’Esecutivo.

Redditometro

Il Redditometro viene abolito, nel senso che è inapplicabile a partire dall’anno di imposta 2016 (dichiarato nel 2017). La legge stabilisce che è abrogato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, con effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016. Si tratta del provvedimento che fissava i criteri per l’accertamento induttivo del reddito, in mancanza dei quali è evidentemente impossibile applicare il Redditometro. In pratica, par di capire, non ci saranno controlli sulle dichiarazioni 2017 relative all’anno di imposta 2016, mentre nulla cambia per i periodi precedenti.
In realtà, c’è una una sorta di clausola di transizione che consente di proseguire eventuali controlli o inviti già notificati al contribuente, quale che sia l’anno a cui si riferiscono. Quindi, in pratica, se il Fisco ha già avviato una forma di verifica, anche sul periodo d’imposta 2016, può proseguire ma non può intraprendere nuove azioni.
E’ infine previsto che, per determinare i nuovi elementi di misurazione induttiva del reddito, vadano prima sentiti ISTAT e associazioni dei consumatori.

Spesometro

Per quanto riguarda la Spesometro, c’è semplicemente una proroga che riguarda l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi al terzo trimestre 2018: c’è tempo fino al 28 febbraio 2019. In realtà, non cambia nulla, nel senso che è già possibile inviare lo Spesometro su base semestrale, trasmettendo i dati degli ultimi due trimestre entro la fine del febbraio successivo.

Split payment

Abolito l’obbligo di scissione dei pagamenti per i professionisti e per i lavoratori autonomi che applicano la ritenuta alla fonte. Resta invece lo split payment per le imprese, sempre con riferimento alle operazioni verso la pubblica amministrazione. Tecnicamente, è stata abolita la lettera c del comma 1 dell’articolo 1 del dl 50/2017. Si torna, quindi alla precedente formulazione dello split payment.